gestione del patrimonio

gestione del patrimonio

art. - 1 Ambito di applicazione - oggetto

Il presente Regolamento definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

art. - 2 Titolo I - Principi generali - finalità del processo di gestione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.
Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

  • salvaguardia del valore del patrimonio attraverso l’adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
  • conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all’attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione;
  • stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
  • collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio. Nelle scelte di investimento, la Fondazione:
  • segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con orizzonte temporale di lungo periodo;
  • adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne verifica periodicamente il rispetto;
  • opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico;
  • può fare ricorso a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l’integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione adotta, per quanto possibile, il principio di bilanciamento tra la quota investita nella società bancaria di riferimento e gli altri investimenti, coerente con il profilo strategico della quota azionaria.

art. - 3 fondo stabilizzazione erogazioni

In coerenza con le finalità degli investimenti di cui al precedente art. 2, la Fondazione alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l’intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati.
La Fondazione costituisce e mantiene il fondo la cui consistenza, unitamente a quella relativa ad altri fondi erogativi, consenta di ridurre la variabilità delle erogazioni previste per gli esercizi futuri. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite anche con l’intento di perseguire un più generale equilibrio finanziario di lungo periodo.

art. - 4 Titolo II - Attribuzioni e responsabilità nel processo di investimento - separazione ruoli e responsabilità

Il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Revisori vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

art. - 5 consiglio generale

Sono di competenza del Consiglio Generale le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:

  • definizione delle linee generali di impiego, con riferimento alle classi di attività oggetto di investimento e relativo benchmark strategico (c.d. asset allocation strategica). La scelta del benchmark strategico tiene conto del peso del portafoglio strategico;
  • individuazione, d’intesa con il Consiglio di Amministrazione, degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni;
  • elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici e i criteri di responsabilità sociale;
  • destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in coerenza con la strategia istituzionale adottata dalla Fondazione.

Il Consiglio Generale verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni trimestrali del Consiglio di Amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie di impiego elaborate.
Il Consiglio Generale provvede alla definizione dei criteri per l’eventuale affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati (gestori).

art. - 6 consiglio di amministrazione

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio Generale. In particolare, con il supporto della Struttura operativa interna, spettano al Consiglio di Amministrazione:

  • la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie d’investimento, nelrispetto delle linee strategiche individuate dal Consiglio Generale;
  • l’amministrazione degli investimenti strategici e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
  • l’individuazione, secondo i criteri definiti dal Consiglio Generale, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio ove ritenuto opportuno;
  • la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
  • l’assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
  • la valutazione periodica dei gestori;
  • la definizione dei aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della Struttura operativa interna;

la selezione di eventuali advisor/consulenti esterni sulla base dei criteri contenuti nell’art. 6.

art. - 7 informative del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione relaziona trimestralmente il Consiglio Generale circa l’andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti.

art. - 8 struttura operativa interna

Nell’ambito della Struttura operativa della Fondazione, è attiva una funzione di supporto alle decisioni del Consiglio di Amministrazione con il compito di:

  • sorvegliare i rischi e le perfomance degli investimenti collaborando con l’eventuale advisor;
  • controllare l’attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d’investimento impartite;
  • curare la gestione delle attività di tesoreria;
  • dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Consiglio di Amministrazione;
  • monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione, inclusi gli investimenti strategici;
  • seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all’attuazione dei programmi erogativi.

art. - 9 Titolo III - Investimenti - composizione degli investimenti

In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il “patrimonio strategico” e investimenti costituenti il “patrimonio gestito”.
Il patrimonio strategico è formato dagli investimenti nella società bancaria di riferimento e da quelli realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti e gli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio di Amministrazione, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell’impiego.
Il patrimonio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico. Di ciò il Consiglio Generale tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio.

art. - 10 criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite indirizzo dal Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi:

  • coerenza con le finalità della Fondazione;
  • grado di rischio nelle sue diverse componenti;
  • grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
  • flusso di liquidità periodico;
  • grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell’investimento;
  • grado di liquidabilità dell’investimento.

art. - 11 diversificazione degli investimenti

Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito sono individuati con l’obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico.

art. - 12 gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

La Fondazione ha un approccio prudenziale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.
La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo. Nella valutazione del rischio complessivo connesso all’insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di Amministrazione considera in particolare i rischi di:

  • controparte;
  • liquidabilità;
  • mercato;
  • valuta;
  • credito;
  • carattere geopolitico;
  • concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.

art. - 13 investimenti del patrimonio strategico

Rientrano, in particolare, fra gli investimenti del patrimonio strategico la partecipazione nella società bancaria di riferimento e gli investimenti collegati alla missione (mission connected investments), con particolare riferimento a quelli che perseguono l’obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico.
Nell’ambito delle proprie finalità di sviluppo del territorio, attraverso l’investimento nella società bancaria di riferimento, nel rispetto della legislazione vigente, la Fondazione persegue l’obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico, nella consapevolezza che una istituzione finanziaria solida e radicata nei territori costituisca un volano di crescita e di stabilizzazione del sistema finanziario locale e nazionale.
La Fondazione non si ingerisce nella gestione operativa delle società partecipate, ma, esercitando i diritti dell’azionista, vigila affinché la conduzione dell’impresa avvenga nel rispetto dei valori economici e sociali che la ispirano.
Il patrimonio strategico è oggetto di ricognizione e di attenzione sistematica per verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità della Fondazione.
Gli investimenti collegati alla missione devono essere ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità è vincolata alla:

  • capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;
  • presenza di un livello di rischiosità in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
  • presenza di una agevole liquidabilità almeno al termine dell’investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale.

art. - 14 Titolo IV - Modalità di gestione del patrimonio - oggetto

La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l’eventuale supporto di advisor, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l’affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati.
Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio strategico, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.
Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio di Amministrazione e con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità.
Il Consiglio di Amministrazione può disporre che il patrimonio sia gestito direttamente, ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia in relazione alle finalità di investimento perseguite.

art. - 15 Titolo V - Principi di selezione del gestore e dell'advisor - oggetto

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all’esclusivo interesse della Fondazione.

art. - 16 principi di selezione degli intermediari abilitati

La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dall’Organo di indirizzo, fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:

  • l’assetto e la solidità dell’intermediario;
  • la struttura organizzativa;
  • le risorse dedicate;
  • la massa gestita;
  • la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
  • gli strumenti di controllo dei rischi;
  • economicità dell’offerta;
  • le perfomance finanziarie precedenti.

Le informazioni fornite da ogni intermediario sono riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Consiglio di Amministrazione in modo da ottenere valutazioni comparabili.
Nell’assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di almeno due intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l’affidamento dell’incarico nell’esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dall’Organo di indirizzo.
La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini fino al quarto grado incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza.
Il Consiglio di Amministrazione provvede ad una valutazione periodica dei gestori selezionati e ad aggiornare la relativa lista con l’assistenza della Struttura operativa interna e dell’eventuale advisor.
Nelle disposizioni attuative del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione definisce le ipotesi di conflitto di interesse rilevante ai fini della verifica dell’indipendenza dell’intermediario.

art. - 17 principi di selezione dell'advisor

La selezione dell’advisor da parte del Consiglio di Amministrazione tiene conto fra l’altro dei seguenti elementi:

  • competenza e professionalità;
  • precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
  • strumenti di controllo dei rischi;
  • economicità dell’offerta.

Nell’assegnazione dell’incarico il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di almeno due consulenti ritenuti idonei, delibera l’affidamento nell’esclusivo interesse della Fondazione.
L’incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini fino al quarto grado incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza. Il Consiglio di Amministrazione definisce, prima di avviare la procedura di selezione, le ipotesi di conflitto di interesse rilevanti ai fini della verifica dell’indipendenza dell’advisor.

art. - 18 Titolo VI - Principi di monitoraggio e rendicontazione - monitoraggio

Il Consiglio di Amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La Struttura operativa interna fornisce al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l’attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.
Il Collegio dei Revisori provvede alla verifica trimestrale dell’adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell’attività di gestione del patrimonio.

art. - 19 rendicontazione

Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell’impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico degli investimenti.
Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un’esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al fair value.

art. - 20 Titolo VII - Pubblicità del regolamento, del bilancio e norma transitoria - pubblicità del regolamento e del bilancio

Il Regolamento per la gestione del patrimonio e il bilancio di esercizio sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

art. - 21 norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il 1.10.2013.
Alle situazioni in essere, sorte prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.