art. 1Denominazione, natura e sede
art. 2Scopi della Fondazione
art. 3Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari
art. 4Patrimonio
art. 5Destinazione del reddito
art. 6Organi
art. 7Requisiti di onorabilità
art. 8Incompatibilità, ineleggibilità e limiti di mandato
art. 9Conflitto di interessi
art. 10Sospensione dalle cariche
art. 11Decadenza
art. 12Indennità, compensi e rimborsi
art. 13Consiglio Generale
art. 14Competenze del Consiglio Generale
art. 15Adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale
art. 16Consiglio di Amministrazione
art. 17Competenze del Consiglio di Amministrazione
art. 18Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
art. 19Il Presidente
art. 20Collegio dei Revisori
art. 21Segretario Generale
art. 22Libri e scritture contabili
art. 23Bilancio e documento programmatico previsionale
art. 24Trasformazione, fusione e scioglimento
art. 25Norme transitorie
Art. 1 - Denominazione, natura e sede
La FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA PIETRO MANODORI, di seguito chiamata anche Fondazione, è una persona giuridica privata senza fine di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dal Codice Civile, dalle disposizioni vigenti in materia di enti conferenti e dal presente Statuto. Essa è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, fondata dal Monte di Credito su Pegno del luogo sorto per deliberazione del Consiglio degli Anziani del 21 marzo 1494, ed eretta in ente morale con Sovrano Rescritto del 31 marzo 1852, dalla quale è stata scorporata, con atto in data 23 dicembre 1991 rep. n. 90.112 del Notaio Luigi Govoni, l'azienda di credito portante la stessa denominazione ai sensi della Legge 30 luglio 1990, n. 218.La Fondazione ha incorporato, nel 1996, l'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Scuola dell'infanzia Pietro Manodori ", come da deliberazione del Consiglio della Regione Emilia - Romagna del 28 febbraio 1996, n. 251, con vincolo di destinazione del patrimonio incorporato ad interventi socio-assistenziali, formativi e scolastici nel settore giovanile.
La Fondazione ha la sua sede in Reggio Emilia.
Art. 2 - Scopi della Fondazione
La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico indirizzando la propria azione prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività rappresentato dalla Provincia di Reggio Emilia nei seguenti settori ammessi:- Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato; filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
- Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali;
- Ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
- Arte, attività e beni culturali.
Tra i settori ammessi è ricompreso anche la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità ai sensi dell'art. 153, comma 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
La Fondazione, nella realizzazione degli scopi statutari nei settori ammessi, individua in numero non superiore a cinque i settori rilevanti triennio per triennio ed ha cura di utilizzare, nei termini previsti dal successivo art. 5, il reddito derivante dall'investimento del proprio patrimonio nel rispetto dei vincoli ad essa afferenti. La Fondazione, in rapporto prevalente con il territorio, indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
Gli scopi di promozione dello sviluppo economico locale vengono perseguiti tramite l'operatività nei settori ammessi.
La Fondazione può sostenere iniziative riconducibili ai settori sopra indicati in favore di comunità di italiani all'estero, nonchè interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale al di fuori del territorio nazionale.
La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o più settori, tra quelli previsti nello Statuto.
Art. 3 - Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari
La Fondazione ispira la propria attività a criteri di programmazione pluriennale.La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui all'art. 1, lett. h), del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153; nel caso di esercizio diretto di tali imprese, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.
L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante regolamento che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse per l'efficacia degli interventi.
La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.
La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto della previsione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 153/99, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui al comma precedente nei limiti di legge e di Statuto in tema di scopi e di gestione del patrimonio. Essa può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini.
La Fondazione può contrarre debiti con le società in cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo pari al 10% del proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
La Fondazione non può contrarre debiti né ricevere garanzie per importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
Art. 4 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione che opera secondo i principi di trasparenza e moralità.Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito:
- dalla partecipazione nella società bancaria conferitaria BIPOP CARIRE S.p.A., risultante dalla fusione per incorporazione della originaria società conferitaria Cassa di Risparmio di Reggio Emilia S.p.A. nella Banca Popolare di Brescia;
- dalle partecipazioni in altre società;
- dal patrimonio incorporato della IPAB "Scuola per l'Infanzia Pietro Manodori";
- da cespiti mobiliari ed immobiliari;
- da accantonamenti a fondi e riserve aventi natura patrimoniale;
- cespiti ed attività a qualsiasi titolo acquisiti;
- accantonamenti alla riserva obbligatoria;
- riserve ed accantonamenti facoltativi di cui all'art. 5, comma 1, lett. e);
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio.
Esso viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività, con tutte le modalità consentite dalla natura giuridica privata della Fondazione dotata di piena autonomia gestionale.
La gestione del patrimonio investito in attività liquide è svolta con modalità organizzative interne che assicurano la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidato in tutto o in parte a intermediari abilitati ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La scelta degli intermediari viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione secondo regole definite dal Consiglio Generale al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse. La Fondazione diversifica il rischio di investimento del patrimonio e lo impiega in modo da ottenerne un'adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine può mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
La Fondazione dà separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. Ai fini informativi indica nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Art. 5 - Destinazione del reddito
La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:- spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
- oneri fiscali;
- riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, terzo comma, lett. e) del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai settori rilevanti previsti dall'art. 2, terzo comma, del presente Statuto;
- altre finalità previste dallo Statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi approvati dal Consiglio Generale per far fronte ad esigenze di natura eccezionale di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti della Fondazione sulla base di principi di sana e prudente gestione senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto;
- erogazioni previste dall'art. 15 della Legge n. 266/91.
- La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti gli organi e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità, compensi e rimborsi di cui al successivo art. 12.
Art. 6 - Organi
Sono organi della Fondazione:- Il Consiglio Generale, con funzione di Organo di indirizzo;
- Il Consiglio di Amministrazione, con funzione di Organo di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori, con funzione di Organo di Controllo;
- Il Segretario Generale.
Art. 7 - Requisiti di onorabilità
I componenti gli organi, il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e indiscussa probità, nonchè in possesso del requisito di esperienza e idoneità etica confacente alla natura dell'Ente senza scopo di lucro.Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, nonchè la carica di Segretario Generale e di Vice Segretario Generale:
- coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, nonchè per un qualunque delitto non colposo;
- coloro che siano stati condannati ad una delle pene indicate nella lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.
L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.
Il Consiglio Generale definisce le modalità e la documentazione necessaria secondo cui l'organo competente provvede alla verifica dei suddetti requisiti.
Art. 8 - Incompatibilità, ineleggibilità e limiti di mandato
Non possono ricoprire la carica di componente gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione:- coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;
- il coniuge, i parenti e affini sino al secondo grado incluso dei membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonchè il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- coloro che ricoprano funzioni di governo, funzioni giudiziarie, che siano membri del parlamento nazionale ed europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali e delle rispettive giunte ed i membri dei relativi organi di controllo;
- coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano con questi rapporti organici, di dipendenza o professionali stabili;
- coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria; chi ricopre la carica di direttore generali ed i dipendenti della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia definito mediante convenzione rapporti organici e permanenti limitatamente alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione;
- coloro che abbiano lite vertente con la Fondazione;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da una carica in un organo della Fondazione;
- coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 10 del presente Statuto.
I componenti gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione possono essere confermati per un altro mandato consecutivo.
Art. 9 - Conflitto di interessi
I componenti gli organi della Fondazione nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti ed affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.Ai componenti degli organi della Fondazione è fatto divieto di essere destinatari di attività delle Fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali o collettivi, espressi dagli Enti designanti.
L'organo di appartenenza valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza nelle ipotesi di omissione dolosa della suddetta comunicazione e nelle ipotesi in cui il conflitto abbia natura non temporanea.
Art. 10 - Sospensione dalle cariche
I componenti gli organi sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 2, lett. c);
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 7, comma 2, lett. d), con sentenza non definitiva;
- applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;
- applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
L'organo competente deve tempestivamente assumere - comunque non oltre 30 giorni - le relative decisioni.
Art. 11 - Decadenza
I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario Generale, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione qualora, in un qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto, o vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'art. 8, ovvero omettano di comunicare la sussistenza delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 10.I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza.
Art. 12 - Indennità, compensi e rimborsi
Ai componenti il Consiglio Generale ed ai membri di Commissioni consultive o di studio temporanee o permanenti, eventualmente istituite nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e del rimborso spese sono deliberate dal Consiglio Generale medesimo, con il parere del Collegio dei Revisori.Al Presidente, al Vice Presidente ed ai restanti componenti il Consiglio di Amministrazione nonché al Presidente del Collegio dei Revisori ed ai restanti componenti il Collegio stesso spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi di indirizzo e di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e del rimborso spese sono determinate dal Consiglio Generale.
Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.
Art. 13 - Consiglio Generale
Il Consiglio Generale è composto da tredici membri che devono possedere, quali requisiti di professionalità, adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una esperienza operativa nell'ambito della professione o in campo imprenditoriale o accademico o aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.I tredici membri sono designati e nominati come segue:
- due designati dal Sindaco di Reggio Emilia;
- due designati dal Presidente della Provincia di Reggio Emilia;
- due designati dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Reggio Emilia;
- uno designato di concerto dagli Albi dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia, che abbia una adeguata professionalità, competenza ed esperienza nel settore della sanità;
- uno designato da una associazione di volontariato particolarmente significativa operante nella Provincia di Reggio Emilia nel settore socio assistenziale, individuata di volta in volta dal Consiglio Generale della Fondazione, che abbia una adeguata professionalità, competenza ed esperienza nel predetto settore;
- uno designato dal Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, che abbia una adeguata professionalità, competenza ed esperienza nel settore dell'arte e della conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico;
- uno designato dal CIS - Scuola Aziendale di Formazione Superiore di Reggio Emilia, che abbia una adeguata professionalità, competenza ed esperienza nel settore della formazione e nella promozione dello sviluppo economico locale;
- uno nominato dal Consiglio Generale della Fondazione, che abbia una adeguata professionalità, competenza ed esperienza nel settore della istruzione;
- uno nominato dal Consiglio Generale della Fondazione, che abbia una adeguata professionalità, competenza ed esperienza in uno dei settori di intervento della Fondazione;
- uno nominato dal Consiglio Generale della Fondazione, che abbia conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali alle attività ed agli scopi della Fondazione.
Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la ricostituzione del Consiglio. Il mandato dei membri nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio Generale. Alla scadenza del mandato il Consiglio Generale resta in carica sino all'insediamento del successivo. I soggetti cui spettano le designazioni e il Consiglio Generale per le nomine ad esso attribuite in via diretta dallo Statuto devono attenersi ai seguenti criteri:
- i componenti devono essere scelti tra cittadini italiani residenti nella Provincia di Reggio Emilia, con criteri diretti a favorire la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;
- i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7, i requisiti di professionalità di cui al presente articolo e non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 8.
Qualora il soggetto cui compete la designazione o il candidato che risulti nominato non provvedano agli adempimenti di propria spettanza secondo le modalità indicate ed entro i previsti termini, alla nomina stessa provvede in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia il Consiglio Generale fino ad un numero massimo di nomine di due componenti. Nelle ipotesi di ulteriori nomine provvede il Prefetto di Reggio Emilia.
Art. 14 - Competenze del Consiglio Generale
Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le deliberazioni concernenti:- modificazione dello Statuto;
- l'approvazione e la modificazione del regolamento interno di cui all'art. 3;
- la nomina del Presidente della Fondazione individuato tra i propri membri e la revoca dello stesso;
- la nomina del Vice Presidente della Fondazione e dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione scelti tra cittadini italiani residenti nella Provincia di Reggio Emilia nonchè la revoca degli stessi;
- la nomina e la revoca del Presidente e dei restanti componenti il Collegio dei Revisori;
- l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti nonchè di singoli componenti il Consiglio Generale;
- l'istituzione di Commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione;
- la verifica per i componenti il Consiglio Generale dei requisiti e delle incompatibilità, nonchè l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
- l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
- la determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento alla necessità del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
- la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- l'istituzione di imprese strumentali, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- le operazioni di trasformazione, di fusione e di scioglimento della Fondazione;
- l'accollo da parte della Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori.
Art. 15 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale
Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente il Consiglio Generale più anziano. Si intende componente il Consiglio Generale più anziano colui che fa parte da più tempo ed ininterrottamente del Consiglio; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.
Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi presso la sede della Fondazione o altrove, purché nel territorio dello Stato, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei membri arrotondato all'unità superiore o il Collegio dei Revisori.
Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o telefax almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o qualunque altro mezzo idoneo senza il rispetto del predetto termine almeno 12 ore prima dell'ora fissata per la riunione.
Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano su invito, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché il Segretario Generale coadiuvato dal Vice Segretario Generale o in assenza o impedimento di entrambi chi è all'uopo delegato, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. Quando il Consiglio decide di riunirsi in seduta segreta, fungerà da segretario un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.
Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente il Consiglio Generale più anziano.
Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validi esclusi gli astenuti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all'approvazione dei regolamenti interni della Fondazione, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e di singoli componenti il Consiglio Generale nonchè alla revoca degli stessi, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto. In caso di parità la proposta si intende non approvata.
Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo Consigliere. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.
Il Consiglio Generale procede alla nomina dei membri del Consiglio stesso designati da soggetti esterni tramite rose di candidati mediante singole votazioni per ogni rosa proposta. Ciascun membro del Consiglio Generale potrà esprimere un solo voto indicando il nominativo prescelto all'interno della rosa. Risulterà eletto il nominativo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità tra due o più nominativi si procederà ad una nuova votazione limitata ai soggetti che hanno ottenuto in parità il maggior numero di voti; nel caso in cui anche a seguito di tale votazione si determini un risultato di parità la nomina verrà effettuata sulla base del criterio di maggiore anzianità anagrafica
Relativamente alla nomina dei membri del Consiglio Generale ad esso attribuita in via diretta, sulla base di singole proposte nominative formalizzate da almeno tre componenti il Consiglio, il Consiglio stesso procede mediante singole votazioni per ognuno dei membri da nominare. Ciascun membro del Consiglio Generale potrà esprimere un solo voto indicando un nominativo. Risulterà eletto, per ogni singola nomina attribuita in via diretta, il nominativo che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità tra due o più nominativi si procederà ad una nuova votazione limitata ai soggetti che hanno ottenuto in parità il maggior numero di voti; nel caso in cui anche a seguito di tale votazione si determini un risultato di parità la nomina verrà effettuata sulla base del criterio di maggiore anzianità anagrafica.
Relativamente alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Presidente del Collegio dei Revisori il Consiglio Generale procede con le modalità sopra previste per la nomina dei membri del Consiglio Generale ad esso attribuita in via diretta.
Relativamente alla nomina dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione e dei restanti membri del Collegio dei Revisori il Consiglio procede, sulla base di singole proposte nominative formalizzate da almeno tre componenti il Consiglio in una unica votazione sul totale dei nominativi indicati, rispettivamente per la nomina dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione e per quella dei restanti membri del Collegio dei Revisori. Ciascun membro del Consiglio Generale potrà esprimere un solo voto indicando un nominativo. Risulteranno eletti per ogni totale, come sopra specificato, i nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità tra due o più nominativi si procederà ad una nuova votazione limitata ai soggetti che hanno ottenuto in parità il maggior numero di voti; nel caso in cui anche a seguito di tale votazione si determini un risultato di parità la nomina verrà effettuata sulla base del criterio di maggiore anzianità anagrafica.
Art. 16 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione che ne è membro di diritto e che lo presiede, dal Vice Presidente della Fondazione e da altri tre membri.
Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri Amministratori devono possedere, quali requisiti di professionalità, adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una esperienza operativa nell'ambito della professione o in campo imprenditoriale o accademico o aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati, anche in riferimento ai settori finanziari e mobiliari.
Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri Amministratori sono nominati dal Consiglio Generale con le modalità previste dall'art. 15, previa effettuazione di una procedura di tipo comparativo - selettivo ai fini della individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.
La durata del mandato del Presidente coincide con quella dei componenti il Consiglio Generale.
La durata del mandato del Vice Presidente è di cinque anni dalla data di insediamento; quella del mandato degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione è di quattro anni dalla data di insediamento dell'organo stesso.
Alla scadenza del mandato, il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica fino alla nomina dei successori, mentre gli altri Amministratori restano in carica fino alla ricostituzione dell'organo.
Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualsiasi motivo il Presidente, il Vice Presidente o uno o più Amministratori, il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il componente il Consiglio Generale più anziano convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
Il mandato di coloro che sono nominati in sostituzione ha durata per il periodo residuo di mandato dei predecessori.
Art. 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
- la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale e di quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
- la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
- la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
- l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro;
- la nomina del Segretario Generale della Fondazione e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei provvedimenti conseguenti;
- la verifica per i componenti il Consiglio di Amministrazione dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
- l'esercizio dei diritti di voto derivanti dal possesso di partecipazioni societarie, le nomine e le designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione;
- l'istituzione di Commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione;
- l'accollo da parte della Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della stessa.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale ovvero a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio in ordine all'esercizio dei poteri delegati.
Art. 18 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano.
Si intende componente il Consiglio di Amministrazione più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.
Esso si riunisce almeno una volta al mese presso la sede della Fondazione o altrove, purché nel territorio dello Stato, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri del Consiglio o il Collegio dei Revisori.
Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o telefax, almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o qualunque altro mezzo idoneo senza rispetto del predetto termine almeno 12 ore prima dell'ora fissata per la riunione.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano.
Alle riunioni partecipa il Segretario Generale coadiuvato dal Vice Segretario Generale o in assenza o impedimento di entrambi chi è all'uopo delegato, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
Quando il Consiglio decide di riunirsi in seduta segreta, fungerà da segretario un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.
Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validi esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo Consigliere. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenze 11 o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.
Art. 19 - Il Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Generale;
- assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione;
- svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, con eccezione di quelle a lui attribuite nel Consiglio Generale, sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza o impedimento.
Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione a componenti gli organi, al Segretario Generale, ovvero a dipendenti ed eccezionalmente a terzi.
Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio stesso e a dipendenti.
Art. 20 - Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente del Collegio e da due membri effettivi nominati dal Consiglio Generale iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e residenti nella Provincia di Reggio Emilia.
I Revisori restano in carica tre anni.
Alla scadenza del mandato il Collegio resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione del Collegio.
Il mandato dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello del Collegio.
Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli articoli 2403 - 2407 del Codice Civile in quanto applicabili nonchè dal Decreto Legislativo 153/99.
I Revisori devono assistere alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio dei Revisori devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.
Art. 21 - Segretario Generale
Il Segretario Generale è capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.
In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il Vice Segretario Generale, ove nominato, o il dipendente o altra persona all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione unitamente al Vice Segretario Generale, con funzioni consultive e propositive; partecipa inoltre alle riunioni delle Commissioni consultive e di studio, con possibilità di delega ad un dipendente della Fondazione.
Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi.
Compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
Il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale devono essere scelti tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti o aziende di dimensioni adeguate.
Al Segretario Generale ed al Vice Segretario Generale si applicano le previsioni in materia di incompatibilità di cui all'art. 8, con eccezione di quella di cui al primo comma, lett. c) per la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione e di quella di cui al primo comma, lett. d) per la parte relativa alle cariche pubbliche elettive, nonché con eccezione di quella relativa al secondo comma.
Art. 22 - Libri e scritture contabili
La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.
La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.
Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.
Art. 23 - Bilancio e documento programmatico previsionale
L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale.
Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio Generale il bilancio e la relazione di gestione.
Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori entro trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio Generale, ai fini della predisposizione della relazione di competenza, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio Generale.
Il bilancio e la relazione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.
A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art.9, comma 5, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici nelle forme stabilite dall'Autorità di Vigilanza.
Art. 24 - Trasformazione, fusione e scioglimento
La Fondazione ha durata illimitata.
La Fondazione, con deliberazione del Consiglio Generale approvata dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono gli stessi fini per conseguire scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
Essa, oltre che nei casi previsti dalla legge, si può sciogliere su proposta di scioglimento deliberata dal Consiglio Generale, applicandosi al riguardo l'art. 11 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Art. 25 - Norme transitorie
Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore al momento dell'approvazione delle stesse da parte dell'Autorità di Vigilanza.
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori in carica alla data di approvazione delle modifiche statutarie restano nel loro ufficio fino alla prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori, con il compito di provvedere agli adempimenti relativi alla costituzione dei nuovi organi ed agli altri adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell'Autorità di Vigilanza.
L'attuale Consiglio di Amministrazione provvede agli adempimenti relativi alla costituzione del Consiglio Generale; a tale fine il Presidente provvede ad interessare i soggetti cui compete la designazione entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Autorità di Vigilanza, con procedura e termini analoghi a quelli di cui all'art. 13.
L'attuale Consiglio di Amministrazione, per quanto concerne i requisiti dei componenti il Consiglio Generale, si atterrà ai criteri indicati nell'art. 13, provvedendo ad indicare ai soggetti designanti i requisiti stessi richiesti.
L'attuale Consiglio di Amministrazione provvede, inoltre, alle nomine di cui all'art. 13 del nuovo Statuto ad esso attribuite in via diretta contestualmente alle nomine effettuate su designazione dei soggetti esterni assicurando, comunque, l'equilibrio degli interessi rappresentati.
Completato il procedimento di nomina del Consiglio Generale, l'attuale Presidente della Fondazione convoca senza indugio la riunione per l'insediamento del nuovo organo.
Le disposizioni di cui all'art. 23 in tema di bilancio annuale si applicano a partire dalla data e secondo le modalità previste dal regolamento che sarà emanato dall'Autorità di Vigilanza. Quelle relative al documento programmatico previsionale si applicano dall'anno 2000 a valere sull'esercizio 2001.
L'esercizio in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Autorità di Vigilanza è prorogato al 31.12.2000.
In deroga alle previsioni di cui all'art. 13, il primo mandato dei componenti il Consiglio Generale nominati successivamente all'approvazione delle modifiche statutarie ha una durata di quattro anni.
In deroga alle previsioni di cui all'art. 16, il primo mandato del Presidente e del Vice Presidente nominati successivamente all'approvazione delle modifiche statutarie ha una durata di quattro anni, mentre il primo mandato dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione nominati successivamente all'approvazione delle modifiche statutarie ha una durata di tre anni.
