attività istituzionale

regolamento dell’attività istituzionale

art. - 1 Ambito di applicazione - oggetto

Il presente Regolamento, nel recepire i principi enunciati nella Carta delle Fondazioni approvata dall’Assemblea dell’ACRI il 4 aprile 2012, disciplina l’esercizio dell’attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell’attività e l’efficacia degli interventi.

art. - 2 Titolo I - Principi generali - oggetto

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell’ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dal Consiglio Generale nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.
La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione – annuale e pluriennale – nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.
Al fine di preservare il patrimonio, anche nell’interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generali dall’investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dal Consiglio Generale.
Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un’equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.
La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:

  1. l’attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l’esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;
  2. l’erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi nei settori d’intervento individuati, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
  3. l’erogazione di contributi per il sostegno di progetti proposti da soggetti la cui attività presenti caratteristiche di eccellenza, senza svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza delle istituzioni deputate;
  4. altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti. La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio della Provincia di Reggio Emilia.

art. - 3 Titolo II - Attività degli organi - principi generali

I componenti degli Organi della Fondazione concorrono, in posizione di parità e in un costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione.
Essi agiscono nell’esclusivo interesse della Fondazione e non sono rappresentanti degli enti designanti, né a questi rispondono.
Gli Organi statutari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.
Il Collegio dei Revisori vigila affinché non si creino confusioni di responsabilità.
I componenti degli Organi della Fondazione non possono essere destinatari, direttamente o indirettamente, di attività della Fondazione stessa e non possono ricevere benefici anche indiretti dall’attività di erogazione della Fondazione.
I componenti degli Organi della Fondazione sono tenuti alla piena osservanza del principio di massima riservatezza rispetto alle informazioni che sono venute a loro conoscenza in esecuzione del proprio mandato, in particolare in relazione ai rapporti con i mezzi di comunicazione.
In conformità al criterio generale di economicità ed efficacia dell’azione degli organi:

  • gli stessi, per quanto di competenza, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute, determinano l’entità dei compensi dei propri membri in funzione delle responsabilità e degli impegni associati alle relative cariche, nonché della loro congruità rispetto alla natura istituzionale dell’Ente, alla dimensione, alle finalità perseguite e agli oneri di gestione complessivi in relazione alle risorse stanziate per finalità istituzionali; ciascun componente degli organi può in ogni caso rinunciare al percepimento dei compensi;
  • per particolari tematiche da sottoporre all’esame sia del Consiglio Generale che del Consiglio di Amministrazione, seppur con le diverse competenze e responsabilità, dovrà essere privilegiata la partecipazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione alle riunioni del Consiglio Generale e la convocazione di riunione del Consiglio di Amministrazione per i necessari provvedimenti sulla stessa materia nella medesima giornata.

Un apposito regolamento disciplina l’accesso dei componenti degli Organi agli atti e ai documenti della Fondazione.

art. - 4 consiglio generale

Il Consiglio Generale è l’organo di indirizzo, responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell’attività del Consiglio Generale è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.
Il Consiglio Generale definisce periodicamente la quota di risorse, in funzione dei risultati della gestione del patrimonio, da destinare all’attività istituzionale, al netto degli accantonamenti patrimoniali e delle spese di funzionamento.
A tale fine il Consiglio Generale esercita le attribuzioni previste dallo Statuto e, in particolare, nell’esercizio dell’attività istituzionale:

  1. approva il documento programmatico pluriennale individuando l’ambito temporale di operatività, i settori di intervento e per quanto possibile le relative risorse disponibili, sentito il Consiglio di Amministrazione;
  2. approva il documento programmatico previsionale annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
  3. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’istituzione e l’esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell’ambito dei settori rilevanti, anche mediante l’assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;
  4. approva il bilancio con la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione, con presa d’atto del bilancio di missione;
  5. verifica periodicamente, e almeno con cadenza trimestrale, i risultati dell’azione del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite relazioni predisposte dallo stesso Consiglio relative all’attività istituzionale svolta;
  6. determina particolari impieghi del patrimonio finalizzati agli ambiti di operatività istituzionale (in via esemplificativa e non esaustiva: acquisto di immobili funzionali ad attività istituzionali, acquisto d’opere d’arte…);
  7. può istituire, per specifiche esigenze, commissioni consultive o di studio temporanee o permanenti, di cui possono far parte anche soggetti esterni agli organi della Fondazione, determinandone le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

Compete altresì al Consiglio Generale l’individuazione di membri del Consiglio stesso cui attribuire, in via congiunta o disgiunta, specifiche deleghe, determinandone limiti, modalità operative e di riscontro al Consiglio delegante, fermo restando che non sono in ogni caso delegabili le materie riservate per legge alla competenza collegiale del Consiglio Generale.

art. - 5 consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dal Consiglio Generale.
Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, nell’esercizio dell’attività istituzionale, il Consiglio:

  1. fornisce al Consiglio Generale le informazioni e i dati necessari per la predisposizione della programmazione pluriennale;
  2. predispone il documento programmatico previsionale annuale e lo sottopone per l’approvazione in tempo utile all’Organo di indirizzo;
  3. predispone il bilancio della Fondazione, corredato della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione relativo all’attività erogativa svolta nell’esercizio precedente;
  4. predispone relazioni trimestrali sui risultati di gestione e sull’attività istituzionale per l’Organo di indirizzo;
  5. può istituire, per specifiche esigenze, commissioni consultive o di studio temporanee o permanenti, di cui possono far parte anche soggetti esterni agli organi della Fondazione, determinandone le funzioni e la composizione.

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, in presenza di progetti connotati da un elevato grado di specializzazione non reperibile all’interno delle strutture della Fondazione, di singoli esperti esterni, dotati di provata professionalità ed esperienza nei settori di competenza, per la definizione e la valutazione dei progetti, determinandone le attribuzioni ed il compenso.
Compete altresì al Consiglio di Amministrazione l’individuazione di membri del Consiglio stesso cui attribuire, in via congiunta o disgiunta, specifiche deleghe, determinandone limiti, modalità operative e di riscontro al Consiglio delegante, fermo restando che non sono in ogni caso delegabili le materie riservate per legge alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.

art. - 6 componenti degli organi

I membri degli Organi della Fondazione sono individuati secondo criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità e idonei ad assicurare esperienze e conoscenze adeguate alle finalità statutarie della Fondazione, a salvaguardare l’indipendenza dei singoli componenti e degli Organi nel loro complesso, nonché una loro equilibrata composizione interna.
Al fine di favorire l’autonoma migliore scelta nell’interesse proprio e delle comunità di riferimento, la Fondazione potrà esplicitare, in via generale e con riferimento a tutti i componenti degli organi indistintamente, i profili di competenza ritenuti idonei a ricoprire gli incarichi all’interno dei propri Organi, oltre che individuare gli ambiti nei quali i candidati devono aver maturato i requisiti di professionalità e definire l’eventuale documentazione probatoria da richiedere agli enti designanti.
In particolare, la Fondazione potrà indicare in dettaglio la professionalità richiesta ai candidati alla carica di Componente del Consiglio Generale o del Consiglio di Amministrazione, con riguardo:

  1. allo specifico settore rilevante eventualmente definito dal Consiglio Generale;
  2. alle attività ed alle linee di azione definite con il documento programmatico pluriennale ed il documento previsionale annuale
  3. alle esigenze di determinazione dei programmi, delle priorità, degli obiettivi e di verifica dei risultati
  4. della Fondazione medesima.

La Fondazione ritiene fondamentale un’adeguata presenza di genere all’interno degli Organi: l’iter di nomina dei membri degli Organi stessi, tenendo conto di tale elemento, potrà prevedere la messa in campo di opportune azioni ed accorgimenti per la concreta applicazione di tale principio.
La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento viene effettuata da una Commissione per le nomine, composta dal Presidente della Fondazione, che la presiede, e da almeno due membri del Consiglio Generale.
I candidati possono essere invitati a produrre attestazioni, certificazioni o documenti provanti il possesso dei requisiti richiesti.
Constatata la correttezza formale delle designazioni e l’assenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità, viene predisposta una relazione per le determinazioni del Consiglio Generale. Il Consiglio Generale, sulla base della relazione dell’attività istruttoria della Commissione per le nomine, procede agli adempimenti per la nomina previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto.

art. - 7 commissioni

Ciascuna Commissione svolge, nell’ambito del mandato ricevuto, attività consultiva e di studio nelle materie di competenza dell’Organo che l’ha istituita.
L’Organo istituente nomina per ogni Commissione un Coordinatore, scelto tra i membri della stessa appartenenti agli Organi della Fondazione.
Il Coordinatore dirige e coordina l’attività della Commissione, formula l’ordine del giorno, invia le convocazioni delle riunioni, presiede le relative adunanze, redige la relazione finale e funge da relatore dei lavori della Commissione in sede di discussione negli organi.
Per la partecipazione ai lavori delle Commissioni, di norma, non spetta ai componenti alcun compenso o indennità, se non espressamente previsti nella delibera istitutiva.
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti le Commissioni e le relative decisioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei componenti in carica.
Se opportuno, possono essere presenti dipendenti della Fondazione con compiti di supporto all’attività della Commissione; possono, altresì, essere convocati per audizioni membri degli altri Organi della Fondazione e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di approfondimento.

art. - 8 struttura operativa

La struttura operativa, coordinata da un segretario generale, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all’istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione.
Provvede altresì all’attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate.
Il segretario generale e l’eventuale vice-segretario sono scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienze almeno triennali nella libera professione o in posizioni di alta responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.
Agli stessi si applicano le disposizioni degli art. 7, 8, 9, 10 dello Statuto in quanto compatibili.
La Fondazione ha individuato, per la gestione della propria struttura operativa sotto il coordinamento del segretario generale, cinque aree di intervento, tra loro collegate ed integrate, che devono operare in armonia e coerenza per il perseguimento delle finalità istituzionali, e precisamente:

  • erogazioni ed attività istituzionali;
  • patrimonio e finanza;
  • contabilità e bilancio;
  • relazioni esterne e comunicazione;

Nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali (inclusa la contrattazione collettiva nazionale, locale ed aziendale) ed in quanto compatibili, i componenti della struttura operativa si dovranno attenere a principi generali di comportamento volti al rispetto della legge e dei principi di onestà, integrità e rispetto, alla tutela della qualità e dell’efficienza dell’organizzazione e della reputazione della Fondazione, attivandosi nella cooperazione e collaborazione al fine di consentire la piena efficacia delle azioni della Fondazione stessa.
La Fondazione individua la formazione come attività strutturale finalizzata a far crescere e tutelare il valore della conoscenza e della qualità professionale delle risorse impiegate.

art. - 9 Titolo III - Strumenti di programmazione - documento programmatico pluriennale

Il documento programmatico pluriennale contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento.
Nel documento programmatico pluriennale sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell’ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.
Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, procede, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti.
Sulla base della rendicontazione annuale circa l’attività svolta, il documento programmatico pluriennale viene periodicamente sottoposto a verifica, al fine di riscontrarne il grado di implementazione.

art. - 10 documento programmatico previsione annuale

Il documento programmatico previsionale annuale contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell’ambito delle previsioni del documento programmatico pluriennale.
Il documento programmatico previsionale annuale viene approvato dal Consiglio Generale entro il mese di ottobre dell’anno precedente quello di riferimento.
In occasione dell’approvazione del Documento programmatico previsionale annuale, il Consiglio Generale può procedere alla verifica dell’attualità delle previsioni del documento pluriennale e alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell’attività erogativa, secondo le indicazioni del Documento programmatico previsionale annuale, con le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bando, presentazione domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito Internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

art. - 11 Titolo IV - Attività istituzionale - oggetto

Le attività di intervento della Fondazione sono disciplinate dal Regolamento per l’accesso alle domande di contributo.

art. - 12 azioni informative

Il Consiglio di Amministrazione predispone azioni informative volte a sollecitare le richieste di terzi per iniziative conformi agli strumenti di programmazione della Fondazione, concernenti i requisiti, le modalità e i termini per usufruire degli interventi.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla pubblicità delle azioni informative, anche differenziata in base alla rilevanza degli interventi, mediante avvisi, comunicati, bandi generali o specifici, redatti in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.

art. - 13 progetti propri della Fondazione

Per le iniziative proprie la Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

art. - 14 progetti di terzi

Nella definizione del Documento programmatico previsionale annuale il Consiglio di Amministrazione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del Regolamento per l’accesso alle domande di contributo, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.

art. - 15 ulteriori modalità operative

Ove ritenuto opportuno la Fondazione potrà operare anche attraverso impieghi delle risorse patrimoniali collegati funzionalmente alle finalità istituzionali, in conformità a quanto previsto nel Regolamento per la gestione del patrimonio.

art. - 16 Titolo V - Istruttoria, criteri di valutazione, erogazione, monitoraggio - istruttoria

L’attività istruttoria inerente alla selezione dei progetti e delle iniziative di terzi e propri è svolta dagli uffici secondo criteri e procedure predefinite e standardizzate, che tengano conto delle caratteristiche dei proponenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento per l’accesso alle domande di contributo e dal presente Regolamento.
L’istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti fissati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento per l’accesso alle domande di contributo, nonché delle previsioni statutarie e agli strumenti di programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino ammissibili e complete sotto il profilo formale.

art. - 17 criteri per la valutazione delle richieste

Nella valutazione delle iniziative, il Consiglio di Amministrazione definisce metodi e parametri, desunti dagli obiettivi, dalle linee di operatività e priorità degli interventi, nonché dal sistema dei valori di riferimento e con un’attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.
I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili vengono sottoposti alle valutazioni di merito del Consiglio di Amministrazione avuto riguardo:

  • alla congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione;
  • alla capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende fare fronte e all’adeguatezza della
  • soluzione proposta;
  • alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell’iniziativa;
  • ai profili innovativi dell’iniziativa o del progetto e della sua capacità di perseguire i fini
  • dell’erogazione;
  • alle caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella
  • realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l’attività proposta e di

Nella scelta dei progetti e delle iniziative da finanziare, il Consiglio di Amministrazione privilegia, di norma, quelli:

  1. caratterizzati da un adeguato grado di innovatività in termini di risposta al bisogno, di modalità
  2. organizzative o di impiego delle risorse;
  3. capaci di proseguire l’azione attraverso la generazione diretta di risorse, l’attrazione di proventi
  4. futuri o la presa in carico dell’iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;
  5. in grado di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori,
  6. che da autofinanziamento.

I soggetti che hanno proposto iniziative possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative definite dalla Fondazione.

art. - 18 erogazione dei contributi

Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante lettera del Presidente o specifiche intese in cui vengono definiti i termini delle erogazioni.
Il Consiglio di Amministrazione può disporre erogazioni per stati d’avanzamento in conformità a quanto previsto dal Regolamento per l’accesso alle richieste di contributo.

art. - 19 monitoraggio e valutazione dei risultati

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della struttura operativa, verifica:

  1. lo stato di avanzamento del progetto, mediante relazioni periodiche acquisite e attività di monitoraggio delle fasi operative;
  2. il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;
  3. la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
  4. i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, e predispone strumenti per valutarne l’impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto.

art. - 20 Titolo VI - Pubblicità della documentazione istituzionale e norma transitoria - pubblicità della documentazione istituzionale

Lo Statuto, il Regolamento dell’attività istituzionale, il Regolamento per l’accesso alle domande di contributo, il Documento programmatico pluriennale, il Documento programmatico previsionale annuale, il Bilancio di missione ed eventuali altri documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.
Il Regolamento dell’attività istituzionale è altresì inoltrato agli enti designanti previsti dall’art. 13 dello Statuto vigente.

art. - 21 norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il 1.10.2013 ad eccezione dell’Art. 6 (Componenti degli organi).
Le specifiche previsioni di cui al predetto Art. 6 entrano in vigore a decorrere dall’attivazione delle procedure di designazione e di nomina relative al rinnovo del Consiglio Generale in carica la cui scadenza è prevista in data 06.08.2014.