Il presente Regolamento, nel recepire i principi enunciati nella Carta delle Fondazioni approvata dall’Assemblea dell’ACRI il 4 aprile 2012, disciplina l’esercizio dell’attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell’attività e l’efficacia degli interventi.
La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell’ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dal Consiglio Generale nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.
La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione – annuale e pluriennale – nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.
Al fine di preservare il patrimonio, anche nell’interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generali dall’investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dal Consiglio Generale.
Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un’equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.
La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:
I componenti degli Organi della Fondazione concorrono, in posizione di parità e in un costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione.
Essi agiscono nell’esclusivo interesse della Fondazione e non sono rappresentanti degli enti designanti, né a questi rispondono.
Gli Organi statutari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.
Il Collegio dei Revisori vigila affinché non si creino confusioni di responsabilità.
I componenti degli Organi della Fondazione non possono essere destinatari, direttamente o indirettamente, di attività della Fondazione stessa e non possono ricevere benefici anche indiretti dall’attività di erogazione della Fondazione.
I componenti degli Organi della Fondazione sono tenuti alla piena osservanza del principio di massima riservatezza rispetto alle informazioni che sono venute a loro conoscenza in esecuzione del proprio mandato, in particolare in relazione ai rapporti con i mezzi di comunicazione.
In conformità al criterio generale di economicità ed efficacia dell’azione degli organi:
Un apposito regolamento disciplina l’accesso dei componenti degli Organi agli atti e ai documenti della Fondazione.
Il Consiglio Generale è l’organo di indirizzo, responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell’attività del Consiglio Generale è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.
Il Consiglio Generale definisce periodicamente la quota di risorse, in funzione dei risultati della gestione del patrimonio, da destinare all’attività istituzionale, al netto degli accantonamenti patrimoniali e delle spese di funzionamento.
A tale fine il Consiglio Generale esercita le attribuzioni previste dallo Statuto e, in particolare, nell’esercizio dell’attività istituzionale:
Compete altresì al Consiglio Generale l’individuazione di membri del Consiglio stesso cui attribuire, in via congiunta o disgiunta, specifiche deleghe, determinandone limiti, modalità operative e di riscontro al Consiglio delegante, fermo restando che non sono in ogni caso delegabili le materie riservate per legge alla competenza collegiale del Consiglio Generale.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dal Consiglio Generale.
Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, nell’esercizio dell’attività istituzionale, il Consiglio:
Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, in presenza di progetti connotati da un elevato grado di specializzazione non reperibile all’interno delle strutture della Fondazione, di singoli esperti esterni, dotati di provata professionalità ed esperienza nei settori di competenza, per la definizione e la valutazione dei progetti, determinandone le attribuzioni ed il compenso.
Compete altresì al Consiglio di Amministrazione l’individuazione di membri del Consiglio stesso cui attribuire, in via congiunta o disgiunta, specifiche deleghe, determinandone limiti, modalità operative e di riscontro al Consiglio delegante, fermo restando che non sono in ogni caso delegabili le materie riservate per legge alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.
I membri degli Organi della Fondazione sono individuati secondo criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità e idonei ad assicurare esperienze e conoscenze adeguate alle finalità statutarie della Fondazione, a salvaguardare l’indipendenza dei singoli componenti e degli Organi nel loro complesso, nonché una loro equilibrata composizione interna.
Al fine di favorire l’autonoma migliore scelta nell’interesse proprio e delle comunità di riferimento, la Fondazione potrà esplicitare, in via generale e con riferimento a tutti i componenti degli organi indistintamente, i profili di competenza ritenuti idonei a ricoprire gli incarichi all’interno dei propri Organi, oltre che individuare gli ambiti nei quali i candidati devono aver maturato i requisiti di professionalità e definire l’eventuale documentazione probatoria da richiedere agli enti designanti.
In particolare, la Fondazione potrà indicare in dettaglio la professionalità richiesta ai candidati alla carica di Componente del Consiglio Generale o del Consiglio di Amministrazione, con riguardo:
La Fondazione ritiene fondamentale un’adeguata presenza di genere all’interno degli Organi: l’iter di nomina dei membri degli Organi stessi, tenendo conto di tale elemento, potrà prevedere la messa in campo di opportune azioni ed accorgimenti per la concreta applicazione di tale principio.
La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento viene effettuata da una Commissione per le nomine, composta dal Presidente della Fondazione, che la presiede, e da almeno due membri del Consiglio Generale.
I candidati possono essere invitati a produrre attestazioni, certificazioni o documenti provanti il possesso dei requisiti richiesti.
Constatata la correttezza formale delle designazioni e l’assenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità, viene predisposta una relazione per le determinazioni del Consiglio Generale. Il Consiglio Generale, sulla base della relazione dell’attività istruttoria della Commissione per le nomine, procede agli adempimenti per la nomina previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto.
Ciascuna Commissione svolge, nell’ambito del mandato ricevuto, attività consultiva e di studio nelle materie di competenza dell’Organo che l’ha istituita.
L’Organo istituente nomina per ogni Commissione un Coordinatore, scelto tra i membri della stessa appartenenti agli Organi della Fondazione.
Il Coordinatore dirige e coordina l’attività della Commissione, formula l’ordine del giorno, invia le convocazioni delle riunioni, presiede le relative adunanze, redige la relazione finale e funge da relatore dei lavori della Commissione in sede di discussione negli organi.
Per la partecipazione ai lavori delle Commissioni, di norma, non spetta ai componenti alcun compenso o indennità, se non espressamente previsti nella delibera istitutiva.
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti le Commissioni e le relative decisioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei componenti in carica.
Se opportuno, possono essere presenti dipendenti della Fondazione con compiti di supporto all’attività della Commissione; possono, altresì, essere convocati per audizioni membri degli altri Organi della Fondazione e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di approfondimento.
La struttura operativa, coordinata da un segretario generale, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all’istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione.
Provvede altresì all’attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate.
Il segretario generale e l’eventuale vice-segretario sono scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienze almeno triennali nella libera professione o in posizioni di alta responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.
Agli stessi si applicano le disposizioni degli art. 7, 8, 9, 10 dello Statuto in quanto compatibili.
La Fondazione ha individuato, per la gestione della propria struttura operativa sotto il coordinamento del segretario generale, cinque aree di intervento, tra loro collegate ed integrate, che devono operare in armonia e coerenza per il perseguimento delle finalità istituzionali, e precisamente:
Nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali (inclusa la contrattazione collettiva nazionale, locale ed aziendale) ed in quanto compatibili, i componenti della struttura operativa si dovranno attenere a principi generali di comportamento volti al rispetto della legge e dei principi di onestà, integrità e rispetto, alla tutela della qualità e dell’efficienza dell’organizzazione e della reputazione della Fondazione, attivandosi nella cooperazione e collaborazione al fine di consentire la piena efficacia delle azioni della Fondazione stessa.
La Fondazione individua la formazione come attività strutturale finalizzata a far crescere e tutelare il valore della conoscenza e della qualità professionale delle risorse impiegate.
Il documento programmatico pluriennale contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento.
Nel documento programmatico pluriennale sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell’ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.
Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, procede, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti.
Sulla base della rendicontazione annuale circa l’attività svolta, il documento programmatico pluriennale viene periodicamente sottoposto a verifica, al fine di riscontrarne il grado di implementazione.
Il documento programmatico previsionale annuale contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell’ambito delle previsioni del documento programmatico pluriennale.
Il documento programmatico previsionale annuale viene approvato dal Consiglio Generale entro il mese di ottobre dell’anno precedente quello di riferimento.
In occasione dell’approvazione del Documento programmatico previsionale annuale, il Consiglio Generale può procedere alla verifica dell’attualità delle previsioni del documento pluriennale e alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell’attività erogativa, secondo le indicazioni del Documento programmatico previsionale annuale, con le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bando, presentazione domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito Internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.
Le attività di intervento della Fondazione sono disciplinate dal Regolamento per l’accesso alle domande di contributo.
Il Consiglio di Amministrazione predispone azioni informative volte a sollecitare le richieste di terzi per iniziative conformi agli strumenti di programmazione della Fondazione, concernenti i requisiti, le modalità e i termini per usufruire degli interventi.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla pubblicità delle azioni informative, anche differenziata in base alla rilevanza degli interventi, mediante avvisi, comunicati, bandi generali o specifici, redatti in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.
Per le iniziative proprie la Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.
Nella definizione del Documento programmatico previsionale annuale il Consiglio di Amministrazione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del Regolamento per l’accesso alle domande di contributo, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.
Ove ritenuto opportuno la Fondazione potrà operare anche attraverso impieghi delle risorse patrimoniali collegati funzionalmente alle finalità istituzionali, in conformità a quanto previsto nel Regolamento per la gestione del patrimonio.
L’attività istruttoria inerente alla selezione dei progetti e delle iniziative di terzi e propri è svolta dagli uffici secondo criteri e procedure predefinite e standardizzate, che tengano conto delle caratteristiche dei proponenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento per l’accesso alle domande di contributo e dal presente Regolamento.
L’istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti fissati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento per l’accesso alle domande di contributo, nonché delle previsioni statutarie e agli strumenti di programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino ammissibili e complete sotto il profilo formale.
Nella valutazione delle iniziative, il Consiglio di Amministrazione definisce metodi e parametri, desunti dagli obiettivi, dalle linee di operatività e priorità degli interventi, nonché dal sistema dei valori di riferimento e con un’attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.
I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili vengono sottoposti alle valutazioni di merito del Consiglio di Amministrazione avuto riguardo:
Nella scelta dei progetti e delle iniziative da finanziare, il Consiglio di Amministrazione privilegia, di norma, quelli:
I soggetti che hanno proposto iniziative possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative definite dalla Fondazione.
Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante lettera del Presidente o specifiche intese in cui vengono definiti i termini delle erogazioni.
Il Consiglio di Amministrazione può disporre erogazioni per stati d’avanzamento in conformità a quanto previsto dal Regolamento per l’accesso alle richieste di contributo.
Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della struttura operativa, verifica:
Lo Statuto, il Regolamento dell’attività istituzionale, il Regolamento per l’accesso alle domande di contributo, il Documento programmatico pluriennale, il Documento programmatico previsionale annuale, il Bilancio di missione ed eventuali altri documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.
Il Regolamento dell’attività istituzionale è altresì inoltrato agli enti designanti previsti dall’art. 13 dello Statuto vigente.
Il presente Regolamento entra in vigore il 1.10.2013 ad eccezione dell’Art. 6 (Componenti degli organi).
Le specifiche previsioni di cui al predetto Art. 6 entrano in vigore a decorrere dall’attivazione delle procedure di designazione e di nomina relative al rinnovo del Consiglio Generale in carica la cui scadenza è prevista in data 06.08.2014.