nomine

regolamento per le nomine, per la composizione degli organi e per l’organizzazione
della fondazione cassa di risparmio di reggio emilia pietro manodori

Regolamento approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 22 aprile 2026
In vigore dal 01.06.2026

Premessa

Il presente Regolamento, adottato dall’Organo di indirizzo, disciplina le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti degli Organi della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori ed i requisiti richiesti, nel rispetto dei contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall’Assemblea dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI), in ottemperanza al Dlgs 153/99 e successivo atto di Indirizzo, del Protocollo di Intesa ACRI – MEF sottoscritto in data 22 aprile 2015 e successivo Addendum del 28.10.2025.

art. - 1 Definizioni

Al fine del presente Regolamento si intendono:

  1. per “designazioni”, quelle promananti dai soggetti di cui all’art. 13 dello Statuto della Fondazione, i quali hanno titolo a designare le rose dei candidati a comporre il Consiglio Generale
  2. per “nomine”, quelle che il Consiglio Generale in carica ha titolo, ai sensi di Statuto, ad effettuare negli organi:

– quale ultimo atto del proprio mandato, nel Consiglio Generale entrante

– nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori della Fondazione sulla scorta della proposta nominativa formalizzata dai componenti dell’Organo.

art. - 2 Principi generali

I membri degli Organi della Fondazione sono individuati secondo criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità e idonei ad assicurare esperienze e conoscenze adeguate alle finalità statutarie della Fondazione, a salvaguardare l’indipendenza dei singoli componenti e degli Organi nel loro complesso, nonché una loro equilibrata composizione interna.

Al fine di favorire l’autonoma migliore scelta nell’interesse proprio e delle comunità di riferimento, la Fondazione potrà esplicitare, in via generale e con riferimento a tutti i componenti degli Organi indistintamente, i profili di competenza ritenuti idonei a ricoprire gli incarichi all’interno dei propri Organi, oltre che individuare gli ambiti nei quali i candidati devono aver maturato i requisiti di professionalità e l’eventuale documentazione probatoria da richiedere agli enti designanti e/o ai candidati.

A tale fine, prima dell’avvio della procedura di presentazione delle candidature per le designazioni e le nomine, il Consiglio Generale rileva le specifiche competenze settoriali o funzionali ritenute necessarie ad assicurare un assetto delle competenze degli Organi adeguati alle finalità programmatiche prescelte e alle esigenze gestionali e organizzative della Fondazione, con riguardo:

  1. allo specifico settore rilevante eventualmente definito dal Consiglio Generale
  2. alle attività ed alle linee di azione definite con il documento programmatico pluriennale ed il documento programmatico previsionale annuale
  3. alle esigenze di determinazione dei programmi, delle priorità, degli obiettivi e di verifica dei risultati della Fondazione.

Ove ritenuto opportuno, le specifiche competenze settoriali o funzionali richieste vengono comunicate dal Presidente della Fondazione ai soggetti designanti affinché vi si attengano nella formulazione delle designazioni.

La Fondazione ritiene fondamentale un’adeguata presenza di genere all’interno degli Organi:

l’iter di nomina dei membri degli Organi stessi, tenendo conto di tale elemento, potrà prevedere la messa in campo di opportune azioni ed accorgimenti per la concreta applicazione di tale principio.

In particolare, la nomina da parte del Consiglio Generale di due suoi componenti, in conformità all’art. 13 comma 13 dello Statuto, deve intervenire nel rispetto del principio di trasparenza e con l’applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione, tenendo altresì conto dell’esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

art. - 3 Commissione per le nomine

La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento con riferimento alle designazioni/nomine dei componenti degli Organi della Fondazione viene effettuata da una Commissione per le nomine, istituita dal Consiglio Generale e composta dal Presidente della Fondazione, che la presiede, e da non meno di due membri del Consiglio Generale.

Alle riunioni della Commissione, convocate dal Presidente, partecipa con funzioni di Segretario il Segretario Generale o suo delegato.

La Commissione per le nomine verifica preliminarmente l’ammissibilità di tutte le candidature pervenute e, in caso non sia rispettato il numero minimo di candidature, il Presidente provvede senza indugio a convocare il Consiglio Generale per le determinazioni definitive al riguardo.

Ove, a seguito della verifica della Commissione per le nomine, emergano irregolarità formali nelle designazioni ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, il Presidente della Fondazione provvede senza indugio a richiedere le nuove designazioni agli enti designanti nel termine di 5 giorni dalla data della richiesta.

In particolare:

– qualora la stessa persona venga designata nell’ambito di più rose, il Presidente della Fondazione chiede al soggetto la cui designazione sia pervenuta alla Fondazione successivamente alla prima in ordine temporale di provvedere entro il termine di 5 giorni alla sostituzione del nominativo indicato in più terne

– qualora, nella formazione della rosa di candidati, i soggetti di cui all’art. 13 dello Statuto non assicurino la presenza di entrambi i generi, il soggetto designante interessato viene invitato dal Presidente della Fondazione a formulare una nuova designazione nel termine di 5 giorni dalla richiesta.

I candidati possono essere in ogni tempo invitati a produrre attestazioni, certificazioni o documenti provanti il possesso dei requisiti richiesti.

La Commissione per le nomine riferisce al Consiglio Generale sull’esito delle verifiche condotte predisponendo apposita relazione, affinché il Consiglio Generale assuma le deliberazioni di propria esclusiva competenza in conformità allo Statuto.

Il Consiglio Generale, sulla base della relazione dell’attività istruttoria della Commissione per le nomine, procede in ogni caso agli adempimenti per la nomina previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto.

art. - 4 Requisiti dei componenti degli organi

(I)

  1. I componenti gli Organi devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e indiscussa probità, nonché in possesso del requisito di esperienza e idoneità etica confacente alla natura dell’Ente senza scopo di lucro.
  2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione:

 

a) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civile

b) coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo del 6.09.2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione

c) coloro che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, nonché per un qualunque delitto non colposo

d) coloro che siano stati condannati ad una delle pene indicate nella lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.

(II)

  1. Non possono ricoprire funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo della Fondazione:

 

a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto

b) il coniuge, i parenti e affini fino al terzo grado incluso dei membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Segretario Generale

c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest’ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al terzo grado incluso

d) i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane

e) coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti coinvolti nel processo di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano rapporti di dipendenza e/o rapporti professionali stabili con l’ente da cui promana la relativa designazione, ad esclusione dei docenti universitari, purché i medesimi non svolgano funzioni di amministrazione, direzione o controllo dell’ente

f) coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria o svolgano presso le stesse fondazioni funzioni di direzione;

g) chi ricopre la carica di direttore generale ed i dipendenti della società bancaria conferitaria di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153

h) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia definito mediante convenzione rapporti organici e permanenti

i) coloro che abbiano lite vertente con la Fondazione

l) coloro che siano stati dichiarati decaduti da una carica in un organo della Fondazione

m) coloro che all’atto della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 10 del presente Statuto

n) coloro che ricoprano funzioni negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo

o) coloro che abbiano rivestito le cariche di cui alla lettera d) o e) del presente comma nei 24 mesi precedenti la designazione negli organi della Fondazione.

 

  1. Non possono essere nominati componenti degli organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno d’onore a non candidarsi per incarichi politici elettivi e a non assumere incarichi politici amministrativi presso le istituzioni di cui al precedente primo comma, lettera d) nei dodici mesi successivi alla cessazione dalla carica presso la Fondazione.

 

  1. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione, non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.

 

  1. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico.

 

  1. La Fondazione, nell’esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

 

  1. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione, decade automaticamente dal primo e dovrà essere sostituito mediante nomina da parte del Consiglio Generale, che provvederà con procedura analoga a quella seguita per la nomina originaria.

 

  1. I componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall’organo interessato.

 

  1. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente.

 

  1. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
  2. a) Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell’Organo di Amministrazione, o nell’Organo di controllo o da Presidente, non possono assumere incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
    b) La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999 – di cui almeno uno nell’Organo di Amministrazione o nell’Organo di controllo o nell’Organo di Indirizzo o da Presidente – prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

 

  1. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell’Organo di Amministrazione o nell’Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato, fatto salvo il maggior periodo di discontinuità, indicato al comma 13, lett b) per le medesime fattispecie, atto a recepire il disposto del comma 6, art.3 dell’Addendum al protocollo Acri – Mef per il soggetto che ha svolto almeno un mandato da Presidente di durata superiore ai 4 anni.

 

  1. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

 

  1. a) Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, non possono assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell’ultimo mandato ricoperto.
    b) La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell’ultimo mandato ricoperto.

 

  1. Tra la cessazione dell’incarico in uno degli Organi della Fondazione e l’assunzione di incarichi operativi nella Fondazione stessa quali Segretario Generale, dirigente, o altro incarico da dipendente, deve trascorrere un periodo di almeno 24 mesi. Per i componenti degli organi che abbiano svolto due mandati consecutivi sono fatti salvi i maggiori periodi di discontinuità previsti per le stesse fattispecie di cui ai commi 11 e 13, lett.a) e b).

 

  1. Si specifica che il decorso dei periodi di interdizione previsti dai commi precedenti, in riferimento a incarichi e collaborazione esterne nella Fondazione, trova attuazione anche nei confronti di coloro che stiano svolgendo il loro secondo mandato consecutivo in qualsiasi organo della fondazione ed in particolare siano nella seconda metà della durata di svolgimento del secondo mandato.

 

16 . I requisiti di cui al precedente II – 1 e II – 2 devono sussistere al momento di inizio dell’iter di designazione degli organi; in particolare, con riferimento alle designazioni a componenti del Consiglio Generale, i requisiti devono sussistere alla data di invio della comunicazione prevista dall’art. 13 comma 3 dello Statuto.

art. - 5 Bando per l’acquisizione delle candidature

Con riferimento alle nomine dei componenti degli Organi previsti dallo Statuto (ad esclusione del Presidente), il potere di nomina è esercitato dal Consiglio Generale su proposte nominative formalizzate da almeno tre componenti il Consiglio.

Ai fini dell’acquisizione delle candidature ad ogni singolo Organo (ad esclusione del Presidente), potrà essere indetto apposito Bando, da rendere pubblico con mezzi idonei e avente scadenza non prima di 15 giorni dalla pubblicazione sul sito della Fondazione.

Nel Bando sono indicati i requisiti e i profili professionali richiesti per ricoprire la carica di componente dell’Organo e i documenti da allegare alla relativa richiesta, oltre alle modalità e tempistiche per l’inoltro delle relative candidature.

I candidati devono inoltre essere informati sul contenuto dello Statuto e del Codice Etico (se adottato), obbligandosi al pieno rispetto ed osservanza dei principi e delle regole ivi stabilite e ad essi applicabili nel loro rapporto con la Fondazione.

L’esame delle candidature sarà effettuato a cura della Commissione per le Nomine, tempestivamente convocata dal Presidente, e successivamente le candidature saranno portate tempestivamente all’attenzione del Consiglio Generale.

Nella scelta, i componenti del Consiglio dovranno tenere debitamente conto di criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei requisiti di professionalità e competenza.

Le attività istruttorie relative alle candidature pervenute, alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, sono svolte dagli uffici della Fondazione sotto la supervisione del Segretario Generale, eventualmente in raccordo con la Commissione che dovesse essere istituita in materia.

La Commissione per le nomine verifica preliminarmente l’ammissibilità di tutte le candidature pervenute e, in caso non sia rispettato il numero minimo di candidature idoneo a consentire l’esercizio della facoltà di scelta in capo ai componenti del Consiglio, il Presidente provvede senza indugio a convocare il un successivo Consiglio Generale per le opportune determinazioni.

In ogni caso, la presentazione della candidatura a seguito di Bando non determina l’insorgere di alcun diritto in capo al candidato, rimanendo nell’esclusiva facoltà dei componenti il Consiglio la scelta di formalizzare una o più proposte nominative.

Nel caso di mancata formalizzazione di proposte nominative, pur in presenza di candidature a seguito di Bando, il Consiglio Generale assume le opportune determinazioni.

La nomina del Presidente è di competenza del Consiglio Generale che individua il candidato tra uno dei suoi componenti e ne procede alla elezione tra le candidature presentate e sottoscritte da almeno tre componenti dell’Organo.

art. - 6 Documentazione

Gli enti, le organizzazioni e i soggetti che presentano designazioni nonché i consiglieri, nel caso di candidature di loro competenza, devono allegare alle proposte la documentazione comprovante il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento.

Il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo può essere comprovato anche mediante la produzione di curriculum sottoscritto dal candidato, la produzione di dichiarazioni sostitutive e/o autocertificazioni, secondo le istruzioni e i modelli approvati dalla Fondazione, predisposti su indicazione del Consiglio Generale in tempo utile per lo svolgimento delle attività di designazione e nomina.

art. - 7 Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l’Organo di indirizzo, responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell’attività del Consiglio Generale è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.

Il Consiglio Generale definisce periodicamente la quota di risorse, in funzione dei risultati della gestione del patrimonio, da destinare all’attività istituzionale, al netto degli accantonamenti patrimoniali e delle spese di funzionamento.

A tale fine il Consiglio Generale esercita le attribuzioni previste dallo Statuto e, in particolare, nell’esercizio dell’attività istituzionale:

  1. approva il documento programmatico pluriennale individuando l’ambito temporale di operatività, i settori di intervento e per quanto possibile le relative risorse disponibili, sentito il Consiglio di Amministrazione
  2. approva il documento programmatico previsionale annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione
  3. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’istituzione e l’esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell’ambito dei settori rilevanti, anche mediante l’assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti
  4. approva il bilancio con la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione, con presa d’atto del bilancio di missione
  5. verifica periodicamente, e almeno con cadenza trimestrale, i risultati dell’azione del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite relazioni predisposte dallo stesso Consiglio relative all’attività istituzionale svolta
  6. determina particolari impieghi del patrimonio finalizzati agli ambiti di operatività istituzionale (in via esemplificativa e non esaustiva: acquisto di immobili funzionali ad attività istituzionali, acquisto d’opere d’arte…)
  7. può istituire, per specifiche esigenze, commissioni consultive o di studio temporanee o permanenti, di cui possono far parte anche soggetti esterni agli Organi della Fondazione, determinandone le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

Compete altresì al Consiglio Generale l’individuazione di membri del Consiglio stesso cui attribuire, in via congiunta o disgiunta, specifiche deleghe, determinandone limiti, modalità operative e di riscontro al Consiglio delegante, fermo restando che non sono in ogni caso delegabili le materie riservate per legge alla competenza collegiale del Consiglio Generale.

art. - 8 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l’Organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dal Consiglio Generale.

Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, nell’esercizio dell’attività istituzionale, il Consiglio:

  1. fornisce al Consiglio Generale le informazioni e i dati necessari per la predisposizione della programmazione pluriennale
  2. predispone il documento programmatico previsionale annuale e lo sottopone per l’approvazione in tempo utile all’Organo di indirizzo
  3. predispone il bilancio della Fondazione, corredato della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione relativo all’attività erogativa svolta nell’esercizio precedente
  4. predispone relazioni trimestrali sui risultati di gestione e sull’attività istituzionale per l’Organo di indirizzo
  5. può istituire, per specifiche esigenze, commissioni consultive o di studio temporanee o permanenti, di cui possono far parte anche soggetti esterni agli organi della Fondazione, determinandone le funzioni e la composizione.

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, in presenza di progetti connotati da un elevato grado di specializzazione non reperibile all’interno delle strutture della Fondazione, di singoli esperti esterni, dotati di provata professionalità ed esperienza nei settori di competenza, per la definizione e la valutazione dei progetti, determinandone le attribuzioni ed il compenso.

Compete altresì al Consiglio di Amministrazione l’individuazione di membri del Consiglio stesso cui attribuire, in via congiunta o disgiunta, specifiche deleghe, determinandone limiti, modalità operative e di riscontro al Consiglio delegante, fermo restando che non sono in ogni caso delegabili le materie riservate per legge alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.

art. - 9 Commissioni

Ciascuna Commissione svolge, nell’ambito del mandato ricevuto, attività consultiva e di studio nelle materie di competenza dell’Organo che l’ha istituita.

L’Organo istituente nomina per ogni Commissione un Coordinatore, scelto tra i membri della stessa appartenenti agli Organi della Fondazione.

Il Coordinatore dirige e coordina l’attività della Commissione, formula l’ordine del giorno, invia le convocazioni delle riunioni, presiede le relative adunanze, redige la relazione finale e funge da relatore dei lavori della Commissione in sede di discussione negli organi.

Per la partecipazione ai lavori delle Commissioni, di norma, non spetta ai componenti alcun compenso o indennità, se non espressamente previsti nella delibera istitutiva.

Se opportuno, possono essere presenti dipendenti della Fondazione con compiti di supporto all’attività della Commissione; possono, altresì, essere convocati per audizioni membri degli altri Organi della Fondazione e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di approfondimento.

art. - 10 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è l’organo cui compete il controllo legale dei conti e l’attività di vigilanza in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

È composto da 3 membri, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze residenti nella Provincia di Reggio Emilia in conformità allo Statuto ed al presente Regolamento.

Il mandato è triennale ed alla scadenza il Collegio resta in carica fino all’entrata in carica del successivo.

art. - 11 Struttura operativa

La struttura operativa, coordinata da un Segretario Generale, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all’istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione. Provvede altresì all’attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate.

Il Segretario Generale e l’eventuale Vice-segretario sono scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienze almeno triennali nella libera professione o in posizioni di alta responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Agli stessi si applicano le disposizioni degli art. 7, 8, 9, 10 dello Statuto in quanto compatibili.

La Fondazione ha individuato, per la gestione della propria struttura operativa sotto il coordinamento del segretario generale, cinque aree di intervento, tra loro collegate ed integrate, che devono operare in armonia e coerenza per il perseguimento delle finalità istituzionali, e precisamente:

– erogazioni ed attività istituzionali

– patrimonio e finanza

– contabilità e bilancio

– relazioni esterne e comunicazione

– segreteria.

Nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali (inclusa la contrattazione collettiva nazionale, locale ed aziendale) ed in quanto compatibili, i componenti della struttura operativa si dovranno attenere a principi generali di comportamento volti al rispetto della legge e dei principi di onestà, integrità e rispetto, alla tutela della qualità e dell’efficienza dell’organizzazione e della reputazione della Fondazione, attivandosi nella cooperazione e collaborazione al fine di consentire la piena efficacia delle azioni della Fondazione stessa.

L’eventuale assunzione di incarichi esterni, non deliberati dalla Fondazione, anche se non retribuiti, deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione una volta ottenuto il benestare del Segretario Generale.

La Fondazione individua la formazione come attività strutturale finalizzata a far crescere e tutelare il valore della conoscenza e della qualità professionale delle risorse impiegate.

art. - 12 Pubblicità

Il presente Regolamento, l’eventuale programma di mandato, i nominativi dei componenti gli Organi della Fondazione, i loro curricula e tutto ciò che viene previsto dal Protocollo ACRI- MEF sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.
Il presente Regolamento viene inoltre trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti il Consiglio Generale, unitamente alle disposizioni statutarie e al Codice Etico (se adottato).

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 giugno 2026.