1. Non possono ricoprire funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo della Fondazione:
a) – coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;
b) – il coniuge, i parenti e affini fino al terzo grado incluso dei membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Segretario Generale;
c) – i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest’ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al terzo grado incluso;
d) – i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
e) – coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti coinvolti nel processo di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano rapporti di dipendenza e/o rapporti professionali stabili con l’ente da cui promana la relativa designazione, ad esclusione dei docenti universitari, purché i medesimi non svolgano funzioni di amministrazione, direzione o controllo dell’ente;
f) – coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria o svolgano presso le stesse fondazioni funzioni di direzione;
g) – chi ricopre la carica di direttore generale ed i dipendenti della società bancaria conferitaria di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
h) – gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia definito mediante convenzione rapporti organici e permanenti;
i) – coloro che abbiano lite vertente con la Fondazione;
l) – coloro che siano stati dichiarati decaduti da una carica in un organo della Fondazione;
m) – coloro che all’atto della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 10 del presente Statuto;
n) coloro che ricoprano funzioni negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;
o) coloro che abbiano rivestito le cariche di cui alla lettera d) o e) del presente comma nei 12 mesi precedenti la designazione negli organi della Fondazione.
2. Non possono essere nominati componenti degli organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno d’onore a non candidarsi per incarichi politici elettivi e a non assumere incarichi politici amministrativi presso le istituzioni di cui al precedente primo comma, lettera d) nei dodici mesi successivi alla cessazione dalla carica presso la Fondazione.
3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione, non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.
4. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico.
5. La Fondazione, nell’esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.
6. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione, decade automaticamente dal primo e dovrà essere sostituito mediante nomina da parte del Consiglio Generale, che provvederà con procedura analoga a quella seguita per la nomina originaria.
7. I componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall’organo interessato.
8. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente.
9. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
1. I componenti gli organi della Fondazione nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti ed affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all’organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.
2. Ai componenti degli organi della Fondazione è fatto divieto di essere destinatari di attività delle Fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali o collettivi, espressi dagli Enti designanti.
3. L’organo di appartenenza valuta l’adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza nelle ipotesi di omissione dolosa della suddetta comunicazione e nelle ipotesi in cui il conflitto abbia natura non temporanea.
1. I componenti gli organi sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:
1) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’art. 67, comma 3 del Decreto Legislativo del 6.09.2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell’organo di appartenenza la sussistenza di situazioni come sopra individuate.
3. L’organo competente deve tempestivamente assumere – comunque non oltre 30 giorni – le relative decisioni.
1. I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell’organo di appartenenza qualora, in un qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto, o vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall’art. 8, ovvero omettano di comunicare la sussistenza delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all’art. 10.
2. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’ufficio con deliberazione dell’organo di appartenenza.
1. I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l’assenza di finalità lucrative, commisurati all’entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall’art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d’intesa.
2. Ai componenti il Consiglio Generale ed ai membri di Commissioni consultive o di studio temporanee o permanenti, eventualmente istituite nell’ambito delle attribuzioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione può spettare una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell’organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni.
3. Al Presidente ed ai restanti componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo e/o, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi di indirizzo e di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni.
4. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e del rimborso spese sono determinate dal Consiglio Generale con il parere favorevole del Collegio dei Revisori.
5. Al Presidente del Collegio dei Revisori ed ai restanti componenti il Collegio stesso spetta un compenso annuo e può spettare per ogni partecipazione alle riunioni degli organi di indirizzo e di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni.
6. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e del rimborso spese del Collegio dei Revisori sono determinate dal Consiglio Generale.
7. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.
1. Il Consiglio Generale è composto da tredici membri scelti tra cittadini italiani residenti nella Provincia di Reggio Emilia, con criteri diretti a favorire la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione.
2. Le modalità di designazione e di nomina dei componenti del Consiglio Generale devono essere ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità:
– i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 7, i requisiti di professionalità di cui al presente articolo e non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 8;
– i componenti devono possedere, quali requisiti di professionalità, adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione e devono aver maturato una esperienza operativa nell’ambito della professione o in campo imprenditoriale o accademico o aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.
3. Il Presidente della Fondazione, almeno 60 giorni prima della scadenza dell’organo ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui competono le designazioni e a richiedere agli stessi una rosa di candidati che dovrà essere composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque nominativi per ognuna delle designazioni da effettuare.
4. I soggetti cui competono le designazioni si attengono al principio della adeguata presenza di entrambi i generi.
5. Tale rosa di candidati deve essere fatta pervenire alla Fondazione entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione unitamente alla documentazione richiesta, relativamente a ciascun candidato, ai fini della verifica del possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal Consiglio Generale.
6. Nel caso di designazione attribuita alla concertazione di più soggetti, la comunicazione portante la rosa dei candidati dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti incaricati.
7. Nel caso di designazione attribuita ad un soggetto, sentiti altri soggetti, la comunicazione portante la rosa di candidati dovrà essere corredata da documentazione attestante l’intervenuto contraddittorio dei soggetti interessati.
8. Qualora la stessa persona venga designata nell’ambito di più di una rosa o più volte nella stessa rosa, il Presidente della Fondazione chiede tempestivamente al soggetto la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale ovvero al soggetto che ha erroneamente designato la stessa persona, di provvedere alla sostituzione del nominativo indicato in più rose nei successivi 5 giorni.
9. Il Consiglio Generale provvede, in piena autonomia, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione della Commissione per le nomine, alla valutazione delle rose di candidati ed alla relativa nomina; il Consiglio Generale provvede inoltre contestualmente alle nomine ad esso attribuite dallo Statuto in via diretta.
10. Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione al soggetto designante e all’interessato che, entro sette giorni dalla ricezione, provvede a far pervenire alla Fondazione la propria accettazione.
11. Qualora il soggetto cui compete la designazione o il candidato che risulti nominato non provvedano agli adempimenti di propria spettanza secondo le modalità indicate ed entro i previsti termini, il Presidente provvede ad inoltrare agli interessati invito a provvedere all’adempimento nel termine perentorio rispettivamente di 7 e 3 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Decorso inutilmente tale termine, alla nomina stessa provvede il Prefetto di Reggio Emilia entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte della Fondazione. Nel caso di inadempienza anche da parte di quest’ultimo, alla nomina provvede in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia il Consiglio Generale.
12. Entro la metà di ogni mandato del Consiglio Generale la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall’attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte.
Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all’Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.
13. La composizione del Consiglio Generale è la seguente:
– due designati dal Comune di Reggio Emilia, di cui almeno uno che abbia una adeguata professionalità, competenza ed esperienza nel settore del welfare;
– due designati dalla Provincia di Reggio Emilia, di cui almeno uno che abbia una adeguata professionalità, competenza ed esperienza nel settore dell’educazione ed istruzione;
– due designati dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di competenza territoriale di cui almeno uno che abbia una adeguata professionalità, ed esperienza nella promozione dello sviluppo economico locale;
– uno designato dall’Ordine dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia, sentita l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia – IRCCS che abbia una adeguata professionalità, competenza ed esperienza nel settore della sanità e/o nel campo biomedico e della ricerca e/o in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
– uno designato dalla Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla, che abbia una adeguata professionalità, competenza ed esperienza nell’ambito delle iniziative solidaristico-caritative ovvero nel settore dell’arte e della conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico;
– uno designato di concerto dal Forum del Terzo Settore di Reggio Emilia, dal Centro Servizi per il Volontariato di Reggio Emilia e dal Forum Provinciale delle Associazioni Familiari di Reggio Emilia, che abbia una adeguata professionalità, competenza ed esperienza nel settore del volontariato socioassistenziale;
– uno designato da CIS Scuola per la gestione d’impresa Società Consortile a Responsabilità Limitata di Reggio Emilia, sentiti Fondazione EnAIP “Don Gianfranco Magnani” di Reggio Emilia e Centro di Formazione Professionale Fondazione A. Simonini di Reggio Emilia che abbia una adeguata professionalità, competenza ed esperienza nel settore della formazione professionale;
– uno, designato dall’Università di Modena e Reggio Emilia, che rivesta la qualifica di docente e/o ricercatore nei Dipartimenti e/o strutture universitarie localizzate nel territorio di Reggio Emilia;
– due nominati dal Consiglio Generale della Fondazione, scelti fra personalità di chiara e indiscussa fama, nel rispetto del principio di trasparenza e con l’applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della fondazione, tenendo conto dell’esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.
14. La nomina non comporta rappresentanza, nel Consiglio Generale, degli Enti dai quali proviene la designazione stessa. Ciò determina l’esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca.
15. I componenti il Consiglio Generale durano in carica quattro anni dalla data di insediamento dell’organo.
16. Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la ricostituzione del Consiglio.
17. Il mandato dei membri nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio Generale.
18. Alla scadenza del mandato il Consiglio Generale resta in carica sino all’insediamento del successivo.
1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le deliberazioni concernenti:
1) modificazione dello Statuto;
2) l’approvazione e la modificazione del regolamento interno di cui all’art. 3, del regolamento afferente le modalità e le procedure di nomina degli organi, del regolamento per la gestione del patrimonio nonché di eventuali ulteriori regolamenti afferenti le attività della Fondazione;
3) la nomina del Presidente della Fondazione individuato tra i propri membri e la revoca dello stesso;
4) la nomina dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione scelti tra cittadini italiani residenti nella Provincia di Reggio Emilia nonché la revoca degli stessi;
5) la nomina e la revoca del Presidente e dei restanti componenti il Collegio dei Revisori;
6) l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti nonché di singoli componenti il Consiglio Generale;
7) l’istituzione di Commissioni consultive o di studio nell’ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione;
8) la verifica per i componenti il Consiglio Generale dei requisiti e delle incompatibilità, nonchè l’adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
9) l’approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
10) la determinazione di programmi pluriennali di attività, con riferimento alla necessità del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi, compresa l’elaborazione del Documento Programmatico Pluriennale;
11) l’approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l’esercizio successivo;
12) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
13) l’istituzione di imprese strumentali, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
14) le operazioni di trasformazione, di fusione e di scioglimento della Fondazione;
15) l’accollo da parte della Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori.
1. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente il Consiglio Generale più anziano. Ai fini del presente articolo si intende componente il Consiglio Generale più anziano colui che fa parte da più tempo ed ininterrottamente del Consiglio; nell’eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.
2. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi presso la sede della Fondazione o altrove, purché nel territorio dello Stato, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei membri arrotondato all’unità superiore o il Collegio dei Revisori.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o telefax o posta elettronica almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o qualunque altro mezzo idoneo senza il rispetto del predetto termine almeno 12 ore prima dell’ora fissata per la riunione.
4. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano su invito, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché il funzionario della Fondazione incaricato della verbalizzazione, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. Quando il Consiglio decide di riunirsi in seduta segreta, fungerà da segretario un Consigliere designato da chi presiede l’adunanza.
5. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente il Consiglio Generale più anziano.
6. Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto.
7. Il Consiglio Generale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di oltre la metà dei voti validi, esclusi gli astenuti.
8. Nelle deliberazioni relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all’approvazione dei regolamenti interni della Fondazione, all’azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e di singoli membri del Consiglio Generale nonché alla revoca degli stessi, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all’unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.
9. Nel solo caso in cui il Consiglio Generale sia temporaneamente composto da un numero pari di membri, dalla quarta votazione relativa allo stesso punto all’ordine del giorno, il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica con diritto di voto.
10. Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo Consigliere. In tale caso un funzionario della Fondazione a tal fine incaricato svolge le funzioni di scrutatore.
11. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il funzionario della Fondazione incaricato della verbalizzazione della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.
12. Il Consiglio Generale procede alla nomina dei membri del Consiglio stesso designati da soggetti esterni tramite rose di candidati mediante singole votazioni per ogni rosa proposta. Ciascun membro del Consiglio Generale potrà esprimere un solo voto indicando il nominativo prescelto all’interno della rosa.
13. Risulterà eletto il nominativo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
14. Nel caso in cui anche a seguito di tale votazione si determini un risultato di parità la nomina verrà effettuata sulla base del criterio di maggiore anzianità.
15. Relativamente alla nomina dei membri del Consiglio Generale ad esso attribuita in via diretta, il Consiglio procede, sulla base di singole proposte nominative formalizzate da almeno tre componenti il Consiglio, in una unica votazione sul totale dei nominativi indicati.
16. Ciascun membro del Consiglio Generale potrà esprimere un solo voto indicando un nominativo. Risulteranno eletti i nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
17. In caso di parità tra due o più nominativi si procederà ad una nuova votazione limitata ai soggetti che hanno ottenuto in parità il maggior numero di voti; nel caso in cui anche a seguito di tale votazione si determini un risultato di parità la nomina verrà effettuata sulla base del criterio di anzianità.
18. Relativamente alla nomina del Presidente, del Presidente del Collegio dei Revisori, dei restanti membri del Collegio dei Revisori e dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale procede con le modalità sopra previste per la nomina dei membri del Consiglio Generale ad esso attribuita in via diretta.
19. Si intende per candidato più anziano colui che ha fatto parte per un tempo più lungo dell’organo di riferimento.
Nel caso di uguale periodo di durata in carica, prevale la più recente scadenza del mandato.
Nel caso di ulteriore parità, si considera quale criterio di anzianità la permanenza in altro organo della Fondazione, nell’ordine previsto ai punti precedenti, ed in subordine l’anzianità anagrafica.
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 componenti, compreso il Presidente della Fondazione, che ne è membro di diritto e che lo presiede.
2. Il Presidente e gli altri Amministratori devono possedere, quali requisiti di professionalità, adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione e devono avere maturato una esperienza operativa nell’ambito della professione o in campo imprenditoriale o accademico o aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati, anche in riferimento ai settori finanziari e mobiliari.
3. Il Presidente e gli altri Amministratori sono nominati dal Consiglio Generale con le modalità previste dall’art. 15, previa effettuazione di una procedura di tipo comparativo – selettivo ai fini della individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.
4. La durata del mandato del Presidente è di quattro anni dalla data di nomina dello stesso.
5. La durata del mandato degli altri membri del Consiglio di Amministrazione è di quattro anni dalla data di insediamento dell’organo stesso.
6. Alla scadenza del mandato, il Presidente resta in carica fino alla nomina del successore, mentre gli altri Amministratori restano in carica fino alla ricostituzione dell’organo.
7. Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualsiasi motivo il Presidente o uno o più Amministratori, il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il membro del Consiglio Generale più anziano convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
8. Il mandato di coloro che sono nominati in sostituzione ha durata per il periodo residuo di mandato dei predecessori.
1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.
2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
1) la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale e di quant’altro inerente all’attività della Fondazione;
2) la predisposizione del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione;
3) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
4) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all’organico ed al trattamento del personale;
5) l’assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro;
6) la verifica per i componenti il Consiglio di Amministrazione dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l’adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
7) l’esercizio dei diritti di voto derivanti dal possesso di partecipazioni societarie, le nomine e le designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione;
8) l’istituzione di Commissioni consultive o di studio nell’ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione;
9) l’accollo da parte della Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della stessa.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri o a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
4. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio in ordine all’esercizio dei poteri delegati.
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere a tal fine delegato dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano.
2. Esso si riunisce almeno una volta al mese presso la sede della Fondazione o altrove, purché nel territorio dello Stato, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio dei Revisori.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o telefax o posta elettronica almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o qualunque altro mezzo idoneo senza rispetto del predetto termine almeno 12 ore prima dell’ora fissata per la riunione.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica aventi diritto di voto.
5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere a tal fine delegato dal Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano.
6. Alle riunioni partecipa il funzionario della Fondazione incaricato della verbalizzazione, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
7. Quando il Consiglio decide di riunirsi in seduta segreta, fungerà da segretario un Consigliere designato da chi presiede l’adunanza.
8. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validi esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo Consigliere. Un funzionario della Fondazione a tal fine incaricato svolge le funzioni di scrutatore.
10. Si intende per membro del Consiglio di Amministrazione più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell’eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.
11. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
12. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il funzionario della Fondazione incaricato della verbalizzazione della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente:
– convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Generale;
– assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile successiva;
– svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull’esecuzione delle relative deliberazioni e sull’andamento generale della Fondazione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, con eccezione di quelle a lui attribuite nel Consiglio Generale, sono esercitate dal consigliere a tal fine delegato dal Consiglio di Amministrazione; nel caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l’ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza o impedimento.
5. Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione a membri degli organi, a dipendenti ed eccezionalmente a terzi.
6. Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a membri del Consiglio stesso e a dipendenti.
1. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente del Collegio e da due membri effettivi nominati dal Consiglio Generale iscritti nel Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e residenti nella Provincia di Reggio Emilia.
2. I Revisori restano in carica tre anni.
3. Alla scadenza del mandato il Collegio resta in carica fino all’entrata in carica del successivo.
4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione del Collegio.
5. Il mandato dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello del Collegio.
6. Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli articoli 2403 – 2407 del Codice Civile in quanto applicabili nonchè dal Decreto Legislativo 153/99.
7. I Revisori devono assistere alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
9. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio dei Revisori devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.
10. Sono di esclusiva competenza del Collegio dei Revisori le deliberazioni inerenti la sussistenza per i suoi componenti dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l’adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza.
1. Il Segretario Generale, è capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il dipendente o altra persona all’uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione, che può assumere la qualifica di Vice Segretario Generale. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, con funzioni consultive e propositive; puo’ inoltre partecipare alle riunioni delle Commissioni consultive e di studio, con possibilità di delega ad un dipendente della Fondazione.
4. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi.
5. Compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
6. Sino a diversa deliberazione dell’organo di riferimento, il Segretario assolve alla funzione di verbalizzante e/o scrutatore.
7. Il Segretario Generale deve essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell’ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti o aziende di dimensioni adeguate.
8. Al Segretario Generale si applicano le previsioni in materia di onorabilità di cui all’art. 7 e di incompatibilità di cui all’art. 8, con eccezione di quella di cui al comma 1., lett. c) per la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione e di quella di cui al comma 1, lett. d) per la parte relativa alle cariche pubbliche elettive.
9. La nomina del Segretario Generale della Fondazione, la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l’assunzione entro trenta giorni dei provvedimenti conseguenti compete al Consiglio di Amministrazione.
10. Al Vice Segretario Generale, se nominato, ovvero al dipendente o persona delegata dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell’espletamento delle funzioni del Segretario Generale, si applicano le disposizioni relative al Segretario Generale.
11. La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle professionalità necessarie in funzione della sua dimensione e operatività.
1. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura degli Uffici della Fondazione.
2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.
3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali dovrà essere tenuta una specifica contabilità separata e dovrà essere predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.
1. L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell’attività della Fondazione relativo all’esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale.
3. Entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone e sottopone all’approvazione del Consiglio Generale il bilancio e la relazione sulla gestione.
4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell’esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell’ambito delle gestioni di portafogli, nonché relative alla copertura dell’investimento nelle imprese e negli enti strumentali.
5. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
6. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori entro trenta giorni prima della data fissata per l’approvazione da parte del Consiglio Generale, ai fini della predisposizione della relazione di competenza, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’approvazione da parte del Consiglio Generale.
7. Il bilancio e la relazione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.
8. A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall’Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all’art.9, comma 5, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. La Fondazione, con deliberazione del Consiglio Generale approvata dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono gli stessi fini per conseguire scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
3. Essa, oltre che nei casi previsti dalla legge, si può sciogliere su proposta di scioglimento deliberata dal Consiglio Generale, applicandosi al riguardo l’art. 11 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
1. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore al momento dell’approvazione delle stesse da parte dell’Autorità di Vigilanza.
2. In sede di prima applicazione delle previsioni recate dall’art. 4, quinto comma, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 5 del Protocollo d’intesa.
3. In sede di prima applicazione delle previsioni recate dall’art. 4, settimo comma, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 2, comma 8, del Protocollo d’intesa.
4. Le nuove previsioni recate dall’art. 13, comma 15., e dall’art. 16, commi 4. e 5., non si applicano ai mandati in corso alla data di sottoscrizione del Protocollo d’intesa.
5. I componenti gli organi restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato in corso: il mandato del Consiglio Generale giungerà a scadenza in data 06.08.2019, il mandato del Presidente giungerà a scadenza in data 06.08.2019, il mandato dei restanti componenti il Consiglio di Amministrazione giungerà a scadenza in data 06.11.2019, il mandato del Collegio dei Revisori giungerà a scadenza in data 20.07.2018.”