statuto

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art. - 1 Denominazione, natura e sede

  1. La FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA PIETRO MANODORI, di seguito chiamata anche Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, é disciplinata, oltre che dalle norme del presente Statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A., dal Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d’intesa, dalla Legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.
  2. Essa è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, fondata dal Monte di Credito su Pegno del luogo sorto per deliberazione del Consiglio degli Anziani del 21 marzo 1494, ed eretta in ente morale con Sovrano Rescritto del 31 marzo 1852, dalla quale è stata scorporata, con atto in data 23 dicembre 1991 rep. n. 90.112 del Notaio Luigi Govoni, l’azienda di credito portante la stessa denominazione ai sensi della Legge 30 luglio 1990, n. 218.
  3. La Fondazione ha incorporato, nel 1996, l’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza “Scuola dell’infanzia Pietro Manodori”, come da deliberazione del Consiglio della Regione Emilia – Romagna del 28 febbraio 1996, n. 251, con vincolo di destinazione del patrimonio incorporato ad interventi socio-assistenziali, formativi e scolastici nel settore giovanile.
  4. La Fondazione ha la sua sede in Reggio Emilia.

art. - 2 Scopi della Fondazione

  1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico indirizzando la propria azione prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività rappresentato dalla Provincia di Reggio Emilia nei seguenti settori ammessi:
    • Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; crescita e formazione giovanile; volontariato, filantropia e beneficenza; assistenza agli anziani; famiglia e valori connessi; religione e sviluppo spirituale; diritti civili;
    • Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile;
    • Ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
    • Arte, attività e beni culturali.
  2. Tra i settori ammessi è ricompreso anche la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità ai sensi dell’art. 153, comma 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  3. La Fondazione, nella realizzazione degli scopi statutari nei settori ammessi, individua in numero non superiore a cinque i settori rilevanti triennio per triennio ed ha cura di utilizzare, nei termini previsti dal successivo art. 5, il reddito derivante dall’investimento del proprio patrimonio nel rispetto dei vincoli ad essa afferenti.
  4. La Fondazione, in rapporto prevalente con il territorio, indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
  5. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall’art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
  6. Gli scopi di promozione dello sviluppo economico locale vengono perseguiti tramite l’operatività nei settori ammessi.
  7. La Fondazione può sostenere iniziative riconducibili ai settori sopra indicati in favore di comunità di italiani all’estero, nonché interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale al di fuori del territorio nazionale.
  8. La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o più settori, tra quelli previsti nello Statuto.

art. - 3 Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari

  1. La Fondazione ispira la propria attività a criteri di programmazione pluriennale.
  2. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui all’art. 1, lett. h), del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153; nel caso di esercizio diretto di tali imprese, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.
  3. L’attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante regolamento che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse per l’efficacia degli interventi.
  4. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all’art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d’intesa.
  5. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.
  6. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto della previsione di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 153/99, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali.
  7. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui al comma precedente nei limiti di legge e di Statuto in tema di scopi e di gestione del patrimonio.
  8. La Fondazione trasmette all’Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l’esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, fermo restando quanto previsto dall’art. 25, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. n. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l’attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all’art. 6, comma 2, del richiamato D.Lgs. n. 153.
  9. Essa può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini.
  10. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L’esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l’ultimo bilancio approvato.
  11. La Fondazione può ricevere garanzie per un ammontare massimo complessivo pari al 10% del proprio patrimonio, secondo l’ultimo bilancio approvato.
  12. La Fondazione verifica regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive.

art. - 4 Patrimonio

  1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo i principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica.
  2. Il patrimonio della Fondazione è stato inizialmente costituito dalla partecipazione nella Cassa di Risparmio di Reggio Emilia spa nonché dai cespiti e attività non conferiti alla medesima Cassa di Risparmio di Reggio Emilia spa, come da relativo atto di scorporo di cui all’art. 1, e si incrementa per effetto di:
    1. cespiti ed attività a qualsiasi titolo acquisiti;
    2. accantonamenti alla riserva obbligatoria;
    3. riserve ed accantonamenti facoltativi di cui all’art. 5, comma 1., lett. e);
    4. liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio.
  3. Esso viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività, con tutte le modalità consentite dalla natura giuridica privata della Fondazione dotata di piena autonomia gestionale.
  4. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
    • ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d’investimento adottata;
    • adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
    • efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
  5. La Fondazione diversifica il rischio di investimento del patrimonio e lo impiega in modo da ottenerne un’adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine può mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali.
  6. L’investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall’art. 7, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.
  7. Le procedure e modalità della gestione patrimoniale e finanziaria sono individuate, insieme a obiettivi, criteri, ambiti d’azione e relative responsabilità, da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d’intesa, approvato dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.
  8. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinchè l’esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell’attivo di bilancio secondo quanto previsto dall’art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d’intesa.
  9. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L’utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 4, commi 2 e 3, del Protocollo d’intesa.
  10. La gestione del patrimonio investito in attività liquide è svolta con modalità organizzative interne che assicurano la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidato in tutto o in parte a intermediari abilitati ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  11. La scelta degli intermediari viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione secondo regole definite dal Consiglio Generale al fine di evitare l’insorgere di situazioni di conflitto di interesse.
  12. La Fondazione dà separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. Ai fini informativi indica nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

art. - 5 Destinazione del reddito

  1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:
    • spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all’attività svolta dalla Fondazione;
    • oneri fiscali;
    • riserva obbligatoria nella misura determinata dall’Autorità di Vigilanza;
    • almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l’ammontare minimo di reddito stabilito dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 10, terzo comma, lett. e) del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai settori rilevanti previsti dall’art. 2, comma 3., del presente Statuto;
    • altre finalità previste dallo Statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi approvati dal Consiglio Generale per far fronte ad esigenze di natura eccezionale di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti della Fondazione sulla base di principi di sana e prudente gestione senza pregiudizio dell’effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto;
    • erogazioni previste dall’art. 15 della Legge n. 266/91.
  2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti gli organi e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità, compensi e rimborsi di cui al successivo art. 12.

art. - 6 Organi

  1. Sono organi della Fondazione:
    • Il Consiglio Generale, con funzione di Organo di indirizzo;
    • Il Consiglio di Amministrazione, con funzione di Organo di Amministrazione;
    • Il Presidente;
    • Il Collegio dei Revisori, con funzione di Organo di Controllo.
  2. La Fondazione garantisce la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l’adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l’indipendenza e la terzietà dell’Ente, anche sulla base delle previsioni di cui al successivo art. 8.
  3. Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell’ambito territoriale previsti dallo Statuto. Le modalità e le procedure di nomina sono disciplinate nell’apposito regolamento.
  4. L’Organo di Indirizzo definisce con il predetto regolamento le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché della insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

art. - 7 Requisiti di onorabilità

  1. I componenti gli organi devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e indiscussa probità, nonché in possesso del requisito di esperienza e idoneità etica confacente alla natura dell’Ente senza scopo di lucro.
  2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione:
    1. coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
    2. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo del 6.09.2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
    3. coloro che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
      • a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
      • alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
      • alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, nonché per un qualunque delitto non colposo;
      • coloro che siano stati condannati ad una delle pene indicate nella lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.
  3. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell’organo di appartenenza tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.
  4. L’organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell’immagine della Fondazione.

art. - 8 Incompatibilità, ineleggibilità e limiti di mandato

1. Non possono ricoprire funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo della Fondazione:

a) – coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;

b) – il coniuge, i parenti e affini fino al terzo grado incluso dei membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Segretario Generale;

c) – i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest’ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al terzo grado incluso;

d) – i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;

e) – coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti coinvolti nel processo di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero  abbiano rapporti di dipendenza e/o rapporti professionali stabili con l’ente da cui promana la relativa designazione, ad esclusione dei docenti universitari, purché i medesimi non svolgano funzioni di amministrazione, direzione o controllo dell’ente;

f) – coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria o svolgano presso le stesse fondazioni funzioni di direzione;

g) – chi ricopre la carica di direttore generale ed i dipendenti della società bancaria conferitaria di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

h) – gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia definito mediante convenzione rapporti organici e permanenti;

i) – coloro che abbiano lite vertente con la Fondazione;

l) – coloro che siano stati dichiarati decaduti da una carica in un organo della Fondazione;

m) – coloro che all’atto della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 10 del presente Statuto;

             n) coloro che ricoprano funzioni negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;

o) coloro che abbiano rivestito le cariche di cui alla lettera  d) o e) del presente comma nei 12 mesi precedenti la designazione negli organi della Fondazione.

2. Non possono essere nominati componenti degli organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno d’onore a non candidarsi per incarichi politici elettivi e a non assumere incarichi politici amministrativi presso le istituzioni di cui al precedente primo comma, lettera d) nei dodici mesi successivi alla cessazione dalla carica presso la Fondazione.

3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione, non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.

4. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico.

5. La Fondazione, nell’esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

6. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione, decade automaticamente dal primo e dovrà essere sostituito mediante nomina da parte del Consiglio Generale, che provvederà con procedura analoga a quella seguita per la nomina originaria.

7. I componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall’organo interessato.

8. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente.

9. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

art. - 9 Conflitto di interessi

1. I componenti gli organi della Fondazione nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti ed affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all’organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

2. Ai componenti degli organi della Fondazione è fatto divieto di essere destinatari di attività delle Fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali o collettivi, espressi dagli Enti designanti.

3.  L’organo di appartenenza valuta l’adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza nelle ipotesi di omissione dolosa della suddetta comunicazione e nelle ipotesi in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

art. - 10 Sospensione dalle cariche

1. I componenti gli organi sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

1) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’art. 67,       comma 3 del Decreto Legislativo del 6.09.2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell’organo di appartenenza la sussistenza di situazioni come sopra individuate.

3. L’organo competente deve tempestivamente assumere – comunque non oltre 30 giorni – le relative decisioni.

art. - 11 Decadenza

1. I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell’organo di appartenenza qualora, in un qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto, o vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall’art. 8, ovvero omettano di comunicare la sussistenza delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all’art. 10.

2.  I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’ufficio con deliberazione dell’organo di appartenenza.

art. - 12 Indennità, compensi e rimborsi

1. I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l’assenza di finalità lucrative, commisurati all’entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall’art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d’intesa.

2. Ai componenti il Consiglio Generale ed ai membri di Commissioni consultive o di studio temporanee o permanenti, eventualmente istituite nell’ambito delle attribuzioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione può spettare una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell’organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni.

3. Al Presidente ed ai restanti componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo e/o, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi di indirizzo e di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni.

4. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e del rimborso spese sono determinate dal Consiglio Generale con il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

5.  Al Presidente del Collegio dei Revisori ed ai restanti componenti il Collegio stesso spetta un compenso annuo e può spettare per ogni partecipazione alle riunioni degli organi di indirizzo e di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni.

6. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e del rimborso spese del Collegio dei Revisori sono determinate dal Consiglio Generale.

7. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

art. - 13 Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è composto da tredici membri scelti tra cittadini italiani residenti nella Provincia di Reggio Emilia, con criteri diretti a favorire la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione.

2.  Le modalità di designazione e di nomina dei componenti del Consiglio Generale devono essere ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità:

– i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 7, i requisiti di professionalità di cui al presente articolo e non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 8;

– i componenti devono possedere, quali requisiti di professionalità, adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione e devono aver maturato una esperienza operativa nell’ambito della professione o in campo imprenditoriale o accademico o aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

3. Il Presidente della Fondazione, almeno 60 giorni prima della scadenza dell’organo ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui competono le designazioni e a richiedere agli stessi una rosa di candidati che dovrà essere composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque nominativi per ognuna delle designazioni da effettuare.

4. I soggetti cui competono le designazioni si attengono al principio della adeguata presenza di entrambi i generi.

5. Tale rosa di candidati deve essere fatta pervenire alla Fondazione entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione unitamente alla documentazione richiesta, relativamente a ciascun candidato, ai fini della verifica del possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal Consiglio Generale.

6. Nel caso di designazione attribuita alla concertazione di più soggetti, la comunicazione portante la rosa dei candidati dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti incaricati.

7. Nel caso di designazione attribuita ad un soggetto, sentiti altri soggetti, la comunicazione portante la rosa di candidati dovrà essere corredata da documentazione attestante l’intervenuto contraddittorio dei soggetti interessati.

8. Qualora la stessa persona venga designata nell’ambito di più di una rosa o più volte nella stessa rosa, il Presidente della Fondazione chiede tempestivamente al soggetto la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale ovvero al soggetto che ha erroneamente designato la stessa persona, di provvedere alla sostituzione del nominativo indicato in più rose nei successivi 5 giorni.

9. Il Consiglio Generale provvede, in piena autonomia, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione della Commissione per le nomine, alla valutazione delle rose di candidati ed alla relativa nomina; il Consiglio Generale provvede inoltre contestualmente alle nomine ad esso attribuite dallo Statuto in via diretta.

10. Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione al soggetto designante e all’interessato che, entro sette giorni dalla ricezione, provvede a far pervenire alla Fondazione la propria accettazione.

11. Qualora il soggetto cui compete la designazione o il candidato che risulti nominato non provvedano agli adempimenti di propria spettanza secondo le modalità indicate ed entro i previsti termini, il Presidente provvede ad inoltrare agli interessati invito a provvedere all’adempimento nel termine perentorio rispettivamente di 7 e 3 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Decorso inutilmente tale termine, alla nomina stessa provvede il Prefetto di Reggio Emilia entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte della Fondazione. Nel caso di inadempienza anche da parte di quest’ultimo, alla nomina provvede in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia il Consiglio Generale.

12. Entro la metà di ogni mandato del Consiglio Generale la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall’attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte.

Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all’Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

13.  La composizione del Consiglio Generale è la seguente:

– due designati dal Comune di Reggio Emilia, di cui almeno uno che abbia una adeguata professionalità, competenza ed esperienza nel settore del welfare;

– due designati dalla Provincia di Reggio Emilia, di cui almeno uno che abbia una adeguata professionalità, competenza ed esperienza nel settore dell’educazione ed istruzione;

– due designati dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di competenza territoriale di cui almeno uno che abbia una adeguata professionalità, ed esperienza nella promozione dello sviluppo economico locale;

– uno designato dall’Ordine dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia, sentita l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia – IRCCS che abbia una adeguata professionalità, competenza ed esperienza nel settore della sanità e/o nel campo biomedico e della ricerca e/o in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari;

– uno designato dalla Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla, che abbia una adeguata professionalità, competenza ed esperienza nell’ambito delle iniziative solidaristico-caritative ovvero nel settore dell’arte e della conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico;

– uno designato di concerto dal Forum del Terzo Settore di Reggio Emilia, dal Centro Servizi per il Volontariato di Reggio Emilia e dal Forum Provinciale delle Associazioni Familiari di Reggio Emilia, che abbia una adeguata professionalità, competenza ed esperienza nel settore del volontariato socioassistenziale;

– uno designato da CIS Scuola per la gestione d’impresa Società Consortile a Responsabilità Limitata di Reggio Emilia, sentiti Fondazione EnAIP “Don Gianfranco Magnani” di Reggio Emilia e Centro di Formazione Professionale Fondazione A. Simonini di Reggio Emilia che abbia una adeguata professionalità, competenza ed esperienza nel settore della formazione professionale;

– uno, designato dall’Università di Modena e Reggio Emilia, che rivesta la qualifica di docente e/o ricercatore nei Dipartimenti e/o strutture universitarie localizzate nel territorio di Reggio Emilia;

– due nominati dal Consiglio Generale della Fondazione, scelti fra personalità di chiara e indiscussa fama, nel rispetto del principio di trasparenza e con l’applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della fondazione, tenendo conto dell’esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

14. La nomina non comporta rappresentanza, nel Consiglio Generale, degli Enti dai quali proviene la designazione stessa. Ciò determina l’esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca.

15. I componenti il Consiglio Generale durano in carica quattro anni dalla data di insediamento dell’organo.

16. Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la ricostituzione del Consiglio.

17. Il mandato dei membri nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio Generale.

18. Alla scadenza del mandato il Consiglio Generale resta in carica sino all’insediamento del successivo.

art. - 14 Competenze del Consiglio Generale

1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le deliberazioni concernenti:

1) modificazione dello Statuto;

2) l’approvazione e la modificazione del regolamento interno di cui all’art. 3, del regolamento afferente le modalità e le procedure di nomina degli organi, del regolamento per la gestione del patrimonio nonché di eventuali ulteriori regolamenti afferenti le attività della Fondazione;

3) la nomina del Presidente della Fondazione individuato tra i propri membri e la revoca dello stesso;

4) la nomina dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione scelti tra cittadini italiani residenti nella Provincia di Reggio Emilia nonché la revoca degli stessi;

5) la nomina e la revoca del Presidente e dei restanti componenti il Collegio dei Revisori;

6) l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti nonché di singoli componenti il Consiglio Generale;

7) l’istituzione di Commissioni consultive o di studio nell’ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione;

8) la verifica per i componenti il Consiglio Generale dei requisiti e delle incompatibilità, nonchè l’adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;

9) l’approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;

10) la determinazione di programmi pluriennali di attività, con riferimento alla necessità del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi, compresa l’elaborazione del Documento Programmatico Pluriennale;

11) l’approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l’esercizio successivo;

12) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

13) l’istituzione di imprese strumentali, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

14) le operazioni di trasformazione, di fusione e di scioglimento della Fondazione;

15) l’accollo da parte della Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori.

art. - 15 Adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente il Consiglio Generale più anziano. Ai fini del presente articolo si intende componente il Consiglio Generale più anziano colui che fa parte da più tempo ed ininterrottamente del Consiglio; nell’eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.

2. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi presso la sede della Fondazione o altrove, purché nel territorio dello Stato, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei membri arrotondato all’unità superiore o il Collegio dei Revisori.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o telefax o posta elettronica almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o qualunque altro mezzo idoneo senza il rispetto del predetto termine almeno 12 ore prima dell’ora fissata per la riunione.

4. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano su invito, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché il funzionario della Fondazione incaricato della verbalizzazione, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. Quando il Consiglio decide di riunirsi in seduta segreta, fungerà da segretario un Consigliere designato da chi presiede l’adunanza.

5. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente il Consiglio Generale più anziano.

6. Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto.

7. Il Consiglio Generale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto  e delibera con il voto favorevole di oltre la metà dei voti validi, esclusi gli astenuti.

8. Nelle deliberazioni relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all’approvazione dei regolamenti interni della Fondazione, all’azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e di singoli membri del Consiglio Generale nonché alla revoca degli stessi, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all’unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

9. Nel solo caso in cui il Consiglio Generale sia temporaneamente composto da un numero pari di membri,  dalla quarta votazione relativa allo stesso punto all’ordine del giorno, il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica con diritto di voto.

10.  Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo Consigliere. In tale caso un funzionario della Fondazione a tal fine incaricato svolge le funzioni di scrutatore.

11. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il funzionario della Fondazione incaricato della verbalizzazione della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

12. Il Consiglio Generale procede alla nomina dei membri del Consiglio stesso designati da soggetti esterni tramite rose di candidati mediante singole votazioni per ogni rosa proposta. Ciascun membro del Consiglio Generale potrà esprimere un solo voto indicando il nominativo prescelto all’interno della rosa.

13. Risulterà eletto il nominativo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

14. Nel caso in cui anche a seguito di tale votazione si determini un risultato di parità la nomina verrà effettuata sulla base del criterio di maggiore anzianità.

15. Relativamente alla nomina dei membri del Consiglio Generale ad esso attribuita in via diretta, il Consiglio procede, sulla base di singole proposte nominative formalizzate da almeno tre componenti il Consiglio, in una unica votazione sul totale dei nominativi indicati.

16.  Ciascun membro del Consiglio Generale potrà esprimere un solo voto indicando un nominativo. Risulteranno eletti i nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

17. In caso di parità tra due o più nominativi si procederà ad una nuova votazione limitata ai soggetti che hanno ottenuto in parità il maggior numero di voti; nel caso in cui anche a seguito di tale votazione si determini un risultato di parità la nomina verrà effettuata sulla base del criterio di anzianità.

18. Relativamente alla nomina del Presidente, del Presidente del Collegio dei Revisori, dei restanti membri del Collegio dei Revisori e dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale procede con le modalità sopra previste per la nomina dei membri del Consiglio Generale ad esso attribuita in via diretta.

19. Si intende per candidato più anziano colui che ha fatto parte per un tempo più lungo dell’organo di riferimento.

Nel caso di uguale periodo di durata in carica, prevale la più recente scadenza del mandato.

Nel caso di ulteriore parità, si considera quale criterio di anzianità la permanenza in altro organo della Fondazione, nell’ordine previsto ai punti precedenti, ed in subordine l’anzianità anagrafica.

art. - 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 componenti, compreso il Presidente della Fondazione, che ne è membro di diritto e che lo presiede.

2. Il Presidente e gli altri Amministratori devono possedere, quali requisiti di professionalità, adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione e devono avere maturato una esperienza operativa nell’ambito della professione o in campo imprenditoriale o accademico o aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati, anche in riferimento ai settori finanziari e mobiliari.

3. Il Presidente e gli altri Amministratori sono nominati dal Consiglio Generale con le modalità previste dall’art. 15, previa effettuazione di una procedura di tipo comparativo – selettivo ai fini della individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

4. La durata del mandato del Presidente è di quattro anni dalla data di nomina dello stesso.

5. La durata del mandato degli altri membri del Consiglio di Amministrazione è di quattro anni dalla data di insediamento dell’organo stesso.

6. Alla scadenza del mandato, il Presidente resta in carica fino alla nomina del successore, mentre gli altri Amministratori restano in carica fino alla ricostituzione dell’organo.

7. Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualsiasi motivo il Presidente o uno o più Amministratori, il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il membro del Consiglio Generale più anziano convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

8.  Il mandato di coloro che sono nominati in sostituzione ha durata per il periodo residuo di mandato dei predecessori.

art. - 17 Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

1) la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale e di quant’altro inerente all’attività della Fondazione;

2) la predisposizione del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione;

3) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;

4) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all’organico ed al trattamento del personale;

5) l’assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro;

6)  la verifica per i componenti il Consiglio di Amministrazione dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l’adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;

7) l’esercizio dei diritti di voto derivanti dal possesso di partecipazioni societarie, le nomine e le designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione;

8) l’istituzione di Commissioni consultive o di studio nell’ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione;

9) l’accollo da parte della Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della stessa.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri o a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

4.  I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio in ordine all’esercizio dei poteri delegati.

art. - 18 Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere a tal fine delegato dal  Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano.

2. Esso si riunisce almeno una volta al mese presso la sede della Fondazione o altrove, purché nel territorio dello Stato, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto  almeno tre membri o il Collegio dei Revisori.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o telefax o posta elettronica almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o qualunque altro mezzo idoneo senza rispetto del predetto termine almeno 12 ore prima dell’ora fissata per la riunione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica aventi diritto di voto.

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere a tal fine delegato dal Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano.

6. Alle riunioni partecipa il funzionario della Fondazione incaricato della verbalizzazione, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

7. Quando il Consiglio decide di riunirsi in seduta segreta, fungerà da segretario un Consigliere designato da chi presiede l’adunanza.

8. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validi esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo Consigliere. Un funzionario della Fondazione a tal fine incaricato svolge le funzioni di scrutatore.

10. Si intende per membro del Consiglio di Amministrazione più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell’eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.

11. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

12. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il funzionario della Fondazione incaricato della verbalizzazione della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

art. - 19 Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente:

– convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Generale;

– assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile successiva;

– svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull’esecuzione delle relative deliberazioni e sull’andamento generale della Fondazione.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, con eccezione di quelle a lui attribuite nel Consiglio Generale, sono esercitate dal consigliere a tal fine delegato dal Consiglio di Amministrazione; nel caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l’ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza o impedimento.

5. Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione a membri degli organi, a dipendenti ed eccezionalmente a terzi.

6. Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a membri del Consiglio stesso e a dipendenti.

art. - 20 Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente del Collegio e da due membri effettivi nominati dal Consiglio Generale iscritti nel Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e residenti nella Provincia di Reggio Emilia.

2. I Revisori restano in carica tre anni.

3. Alla scadenza del mandato il Collegio resta in carica fino all’entrata in carica del successivo.

4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione del Collegio.

5. Il mandato dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello del Collegio.

6. Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli articoli 2403 – 2407 del Codice Civile in quanto applicabili nonchè dal Decreto Legislativo 153/99.

7. I Revisori devono assistere alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

9. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio dei Revisori devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.

10. Sono di esclusiva competenza del Collegio dei Revisori le deliberazioni inerenti la sussistenza per i suoi componenti dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l’adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza.

art. - 21 Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, è capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il dipendente o altra persona all’uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione, che può assumere la qualifica di Vice Segretario Generale. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, con funzioni consultive e propositive; puo’ inoltre partecipare alle riunioni delle Commissioni consultive e di studio, con possibilità di delega ad un dipendente della Fondazione.

4. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi.

5. Compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

6. Sino a diversa deliberazione dell’organo di riferimento, il Segretario assolve alla funzione di verbalizzante e/o scrutatore.

7. Il Segretario Generale deve essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell’ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti o aziende di dimensioni adeguate.

8. Al Segretario Generale si applicano le previsioni in materia di onorabilità di cui all’art. 7 e di incompatibilità di cui all’art. 8, con eccezione di quella di cui al comma 1., lett. c) per la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione e di quella di cui al comma 1, lett. d) per la parte relativa alle cariche pubbliche elettive.

9. La nomina del Segretario Generale della Fondazione, la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l’assunzione entro trenta giorni dei provvedimenti conseguenti compete al Consiglio di Amministrazione.

10. Al Vice Segretario Generale, se nominato, ovvero al dipendente o persona delegata dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell’espletamento delle funzioni del Segretario Generale, si applicano le disposizioni relative al Segretario Generale.

11. La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle professionalità necessarie in funzione della sua dimensione e operatività.

art. - 22 Libri e scritture contabili

1. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura degli Uffici della Fondazione.

2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali dovrà essere tenuta una specifica contabilità separata e dovrà essere predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

art. - 23 Bilancio e documento programmatico previsionale

1. L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell’attività della Fondazione relativo all’esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale.

3. Entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone e sottopone all’approvazione del Consiglio Generale il bilancio e la relazione sulla gestione.

4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell’esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell’ambito delle gestioni di portafogli, nonché relative alla copertura dell’investimento nelle imprese e negli enti strumentali.

5. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

6. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori entro trenta giorni prima della data fissata per l’approvazione da parte del Consiglio Generale, ai fini della predisposizione della relazione di competenza, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’approvazione da parte del Consiglio Generale.

7. Il bilancio e la relazione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

8. A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall’Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all’art.9, comma 5, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

art. - 24 Trasformazione, fusione e scioglimento

1.   La Fondazione ha durata illimitata.

2. La Fondazione, con deliberazione del Consiglio Generale approvata dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono gli stessi fini per conseguire scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

3.  Essa, oltre che nei casi previsti dalla legge, si può sciogliere su proposta di scioglimento deliberata dal Consiglio Generale, applicandosi al riguardo l’art. 11 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

art. - 25 Norme transitorie

1. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore al momento dell’approvazione delle stesse da parte dell’Autorità di Vigilanza.

2. In sede di prima applicazione delle previsioni recate dall’art. 4, quinto comma, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 5 del Protocollo d’intesa.

3. In sede di prima applicazione delle previsioni recate dall’art. 4, settimo comma, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 2, comma 8, del Protocollo d’intesa.

4. Le nuove previsioni recate dall’art. 13, comma 15., e dall’art. 16, commi 4. e 5., non si applicano ai mandati in corso alla data di sottoscrizione del Protocollo d’intesa. 

5. I componenti gli organi restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato in corso: il mandato del Consiglio Generale giungerà a scadenza in data 06.08.2019, il mandato del Presidente giungerà a scadenza in data 06.08.2019, il mandato dei restanti componenti il Consiglio di Amministrazione giungerà a scadenza in data 06.11.2019, il mandato del Collegio dei Revisori giungerà a scadenza in data 20.07.2018.”