comma 1.1
La Fondazione persegue i propri scopi:
comma 1.2
L’attività istituzionale è definita dai contenuti dei programmi pluriennali e dei documenti programmatici previsionali annuali approvati dal Consiglio Generale entro il mese di ottobre di ogni anno, restando esclusi interventi nei settori di attività che non rientrino tra quelli individuati nei suddetti documenti, salvo particolari ed eccezionali esigenze che possano verificarsi, previa motivata modifica dei programmi e dei suddetti documenti approvati dai competenti organi.
comma 1.3
La Fondazione ha cura di predisporre adeguate azioni informative miranti a favorire la conoscenza presso i terzi dei requisiti, delle modalità e dei termini per poter accedere ai finanziamenti e provvede a sollecitare, anche mediante appositi bandi, avvisi, comunicati, ecc., le richieste di intervento da parte di terzi al fine di poter finanziare progetti conformi ai programmi indicati nel Documento Programmatico Previsionale annuale.
comma 1.4
Per l’attività istituzionale possono essere utilizzati proventi derivanti da liberalità di terzi non destinati espressamente ad incrementare il patrimonio. La Fondazione può assumere, in seguito a liberalità di terzi, la gestione di patrimoni finalizzati dal donante a specifiche destinazioni culturali e/o sociali nei settori di intervento, che saranno inseriti nell’ambito dei documenti di programmazione della Fondazione.
comma 1.5
La Fondazione provvede a divulgare, nelle forme ritenute più opportune, le informazioni necessarie a far conoscere le attività e i progetti direttamente posti in essere e i progetti di terzi sostenuti tramite i propri interventi.
comma 2.1
Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, la Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, indirizzando la propria azione prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività rappresentato dalla provincia di Reggio Emilia nei seguenti settori ammessi:
Tra i settori ammessi è ricompreso anche la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità ai sensi dell’art. 153, comma 2, del D. Lgs. 163/06.
comma 2.2
La Fondazione, nella realizzazione degli scopi statutari nei settori ammessi, individua in numero non superiore a cinque i settori rilevanti triennio per triennio, così come indicato nel Piano Programmatico Pluriennale, ed ha cura di utilizzare il reddito derivante dall’investimento del proprio patrimonio nel rispetto dei vincoli ad essa afferenti.
comma 2.3
La Fondazione, in rapporto prevalente con il territorio, indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
comma 2.4
Gli scopi di promozione dello sviluppo economico locale vengono perseguiti tramite l’operatività nei settori ammessi.
comma 2.5
La Fondazione può anche sostenere iniziative riconducibili ai settori sopra indicati in favore di comunità di italiani all’estero, nonché interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale al di fuori del territorio nazionale.
comma 3.1
Per la predisposizione e realizzazione di progetti ed iniziative propri promossi dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti e per il raggiungimento degli scopi statutari della stessa, la Fondazione può:
comma 4.1
Per conseguire i propri obiettivi, la Fondazione ha individuato nello specifico due canali principali per la raccolta delle proposte avanzate dai soggetti legittimati alla richiesta di contributo di cui al successivo articolo 5:
comma 4.2
Nell’ambito dei programmi indicati nel Documento Programmatico Previsionale annuale e per il conseguimento di obiettivi ritenuti di particolare interesse, la Fondazione può predisporre specifici bandi volti a sollecitare richieste di contributo riferite a progetti con finalità determinate. Nei bandi sono indicati gli obiettivi degli stessi ed i settori di intervento, le risorse finanziarie messe a disposizione, i relativi ambiti territoriali, le tipologie dei richiedenti, i contenuti che dovranno caratterizzare i progetti presentati, le modalità ed il periodo di presentazione delle domande di contributo, nonché le relative procedure di valutazione ed erogazione. I soggetti che intendano accedere ai contributi sulla base di un bando della Fondazione devono farne richiesta nelle forme e nei termini previsti dal bando medesimo.
comma 5.1
Possono beneficiare degli interventi della Fondazione gli enti, pubblici e privati, senza fini di lucro aventi natura di ente non commerciale, le cui attività, iniziative e progetti siano riconducibili ad uno dei settori di intervento della Fondazione, nonché le imprese strumentali, come definite dall’art. 1, 1° comma, lett. h) del D.Lgs. 153/99, le imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 155/06 e le cooperative sociali di cui alla L. n. 381/91.
Gli enti privati devono essere costituiti per atto pubblico o registrato, o scrittura privata autenticata.
comma 5.2
Sono escluse dagli interventi istituzionali della Fondazione le richieste:
comma 5.3
Non possono essere beneficiarie dirette del contributo della Fondazione aziende speciali, costituite in forma di impresa da enti locali, ai sensi degli artt. 112 e segg. del T.U. del 18/08/2000.
comma 5.4
La Fondazione può effettuare erogazioni a favore di persone fisiche esclusivamente nell’ambito di progetti di intervento propri finalizzati alla assegnazione di borse (premi) di studio a favore di studenti presso le istituzioni scolastiche pubbliche e private parificate della provincia di Reggio Emilia o residenti nella provincia che frequentino corsi universitari o post universitari in Italia o all’estero. I criteri e le modalità di intervento sono appositamente stabiliti dalla Fondazione che può avvalersi della collaborazione delle istituzioni scolastiche e di altre istituzioni interessate.
comma 5.5
Nel caso di richiesta di contributo per interventi di costruzione e ristrutturazione di edifici e per il restauro di beni architettonici ed artistici proposte da terzi, la stessa deve essere presentata dall’ente o dagli enti che detengono l’intera proprietà del bene oggetto dell’intervento ovvero, nel caso di presentazione da parte di altri soggetti comunque aventi valido titolo, deve essere corredata dall’autorizzazione dell’ente proprietario ad effettuare l’intervento medesimo. La Fondazione inoltre non finanzia le spese relative alla progettazione di detti interventi.
comma 5.6
La Fondazione non esercita attività creditizia e, di norma, non assume la qualifica di socio in altre fondazioni, enti ed associazioni, da cui possano derivare impegni ed obblighi non predeterminati od a scadenza indeterminata.
comma 5.7
La Fondazione, durante la fase istruttoria, laddove necessario, può assumere ulteriori informazioni rispetto a quelle richieste nel modulo di cui al successivo art. 6, comma 1, finalizzate alla valutazione dell’idoneità del beneficiario al perseguimento delle finalità per le quali è richiesto l’intervento.
comma 5.8
Nell’acquisizione e nel trattamento dei dati relativi ai richiedenti la Fondazione opera nel pieno rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
comma 6.1
Le richieste di contributo da parte di terzi, fatta eccezione per quelle relative a bandi promossi dalla Fondazione di cui ai punti 4.1 comma a. e 4.2, devono essere presentate esclusivamente tramite procedura on line da utilizzare per la compilazione dell’apposito modulo – disponibile sul sito internet della Fondazione (www.fondazionemanodori.it) – e per l’invio dei dati. Tale modulo deve essere compilato seguendo le apposite istruzioni, con l’indicazione dei dati richiesti relativi al richiedente, dell’ambito di operatività e delle attività da questi ordinariamente svolte, del contenuto specifico del progetto/iniziativa presentato, dei beneficiari e degli obiettivi che si intendono raggiungere con la realizzazione dello stesso, delle risorse complessive necessarie e delle relative fonti di finanziamento con l’indicazione specifica dell’ammontare del contributo richiesto alla Fondazione, nonché dei tempi previsti per la realizzazione del progetto/iniziativa.
comma 6.2
Il modulo per le richieste di contributo di cui al punto precedente deve comunque essere stampato, firmato dal legale rappresentante del richiedente, corredato di tutti gli allegati ed inviato anche in formato cartaceo, pena l’inammissibilità della richiesta, a:
Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori
via Giosué Carducci, 1/A
42121 Reggio Emilia.
comma 6.3
Alle richieste deve essere allegata la seguente documentazione:
comma 6.4
Tutte le richieste devono essere corredate da un idoneo piano finanziario che preveda una copertura
autonoma da parte del richiedente:
L’onere complessivo, per i soggetti che dichiarano di poter recuperare l’Iva gravante sulle spese previste, si intende al netto di detta imposta.
comma 7.1
Sono escluse dalla possibilità di ricevere contributi le domande:
Per attività ordinaria del soggetto richiedente si intende:
comma 7.2
La Fondazione, per speciali ragioni, si riserva in ogni caso di valutare ed ammettere a contributo progetti che, per caratteristiche del richiedente, adeguatezza e coerenza della soluzione proposta ed efficienza della gestione, prevedono spese di gestione e/o di personale strutturato anche in misura superiore a quanto previsto al precedente punto d.
comma 8.1
Relativamente ad ogni anno di competenza, le richieste on line devono essere inviate presso la sede della Fondazione improrogabilmente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ogni anno.
comma 8.2
Le richieste di contributo in formato cartaceo, così come indicato al precedente punto 6.2, devono essere fatte pervenire presso la sede della Fondazione entro e non oltre i 15 giorni successivi all’invio delle richieste on line.
comma 8.3
Le domande pervenute in periodo diverso non saranno ammesse a contributo, fatta eccezione per le domande relative ai bandi di cui ai punti 4.1 comma a. e 4.2.
comma 9.1
Al fine di selezionare le iniziative da finanziare, la Fondazione utilizza metodologie appropriate miranti a consentire, per quanto possibile, la confrontabilità delle iniziative stesse all’interno dello stesso settore o sottosettore.
comma 9.2
La Fondazione provvede ad esaminare le richieste di contributo pervenute da terzi nonché all’eventuale invio agli interessati di una prima comunicazione circa la ricevuta e la completezza formale delle stesse. Nel caso la domanda risulti incompleta o comunque carente degli elementi richiesti, la Fondazione richiederà le necessarie integrazioni fissando un termine entro il quale la domanda dovrà essere integrata a pena di nullità.
comma 9.3
Sia i progetti e le iniziative proprie della Fondazione che le richieste di intervento presentate da terzi sono individuate tramite apposito codice interno centralizzato, indipendentemente dal loro accoglimento o meno. Tale codice consentirà l’individuazione univoca ed il controllo costante dell’iter istruttorio nonché la facile individuazione del relativo esito. Per agevolare la gestione delle posizioni la Fondazione potrà avvalersi di appositi strumenti e procedure informatiche nonché realizzare schede sintetiche relativamente a ciascuna posizione.
comma 9.4
L’individuazione dei singoli progetti da finanziare e la determinazione dell’importo dei relativi finanziamenti viene effettuata dall’organo competente con proprie deliberazioni assunte, di norma, entro il 31 dicembre dell’anno di competenza.
comma 9.5
La Fondazione si riserva di valutare in maniera congiunta le richieste che risultano tra loro connesse in relazione ai progetti presentati o ai soggetti richiedenti.
comma 9.6
La Fondazione provvede a quanto previsto dal punto precedente attraverso proprie autonome ed insindacabili valutazioni sulla base delle informazioni raccolte mediante l’esame della documentazione presentata e delle ulteriori informazioni eventualmente assunte, tenuto conto delle valutazioni eventualmente espresse da organi consultivi appositamente attivati. La Fondazione attribuirà le singole domande ai settori oggetto di intervento in funzione delle disposizioni in materia, indipendentemente da quanto indicato al riguardo dal richiedente nel modulo di richiesta di contributo. La Fondazione può tenere conto dell’impatto in termini di benefici materiali ed immateriali che il progetto è suscettibile di determinare anche in relazione ai costi del medesimo, e di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.
comma 9.7
A supporto delle attività relative alla definizione di progetti e iniziative proprie della Fondazione, alla valutazione dei progetti presentati da terzi e alla verifica circa lo stato di realizzazione e i risultati dei progetti finanziati, gli organi della Fondazione possono avvalersi di Commissioni consultive appositamente istituite, formate da personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori di intervento della Fondazione. In presenza di progetti connotati da un elevato grado di specializzazione non reperibile all’interno della propria struttura, la Fondazione può altresì avvalersi di singoli esperti esterni, dotati di provata professionalità nei settori di competenza, per la definizione e la valutazione dei progetti.
comma 10.1
La Fondazione valuta i progetti presentati in base ai seguenti criteri (contenuti nella Carta delle Fondazioni approvata dall’Assemblea ordinaria dell’Acri in data 4 aprile 2012)
comma 10.2
Vengono inoltre considerati criteri premianti nella valutazione dei progetti:
comma 11.1
Le decisioni, positive o negative, sulle richieste di contributo pervenute da terzi sono comunicate dalla Fondazione con lettera, di norma, entro 30 giorni dalla loro assunzione; in caso di decisione positiva la lettera contiene l’impegno all’erogazione del contributo previa documentazione e verifica della realizzazione dell’iniziativa.
comma 11.2
Il contributo concesso verrà erogato in un’unica soluzione, a conclusione del progetto, dopo presentazione di idonea documentazione come ai successivi punti 11.5 e 11.7 e in conformità delle disposizioni seguenti. La Fondazione può tuttavia disporre, in via eccezionale e per comprovati motivi d’urgenza, l’erogazione anticipata.
comma 11.3
Solo nel caso di interventi che abbiano ad oggetto la costruzione, la ristrutturazione o il restauro di immobili sarà ammessa l’erogazione frazionata del contributo deliberato per stato avanzamento lavori. La Fondazione erogherà, di volta in volta, solo la quota proporzionalmente deliberata rispetto al totale dichiarato in sede di richiesta, fatte salve le verifiche di congruità e la completezza della documentazione fornita con riferimento alla realizzazione dell’intero progetto.
comma 11.4
L’importo delle erogazioni è assoggettato alle ritenute fiscali tempo per tempo previste dalle normative vigenti in materia.
comma 11.5
Alla comunicazione sulla decisione positiva riguardante l’erogazione è altresì allegato un modulo per l’erogazione, approvato dagli organi della Fondazione, da compilare con le indicazioni richieste in ordine alla individuazione del trattamento fiscale applicabile, alle modalità di erogazione del contributo nonché alla documentazione, da allegare al modulo stesso, idonea a comprovare la realizzazione della attività/progetto/iniziativa oggetto del finanziamento e le relative spese sostenute, così come al successivo punto 11.7.
comma 11.6
Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario ed inviato, con la relativa documentazione richiesta, alla Fondazione, come condizione per dare corso alla erogazione.
comma 11.7
Per mantenere il diritto all’erogazione dei contributi ottenuti il beneficiario deve obbligatoriamente:
L’attività di verifica della documentazione da parte della Fondazione sarà agevolata dall’invio, da parte del beneficiario del contributo, di idonee relazioni semestrali di aggiornamento sullo stato di attuazione del progetto.
comma 11.8
In caso di accoglimento della richiesta di intervento, su decisione insindacabile degli organi della Fondazione, il contributo assegnato potrà essere totale o anche parziale, rispetto all’importo richiesto.
comma 11.9
La Fondazione si riserva la facoltà di subordinare la concessione del contributo richiesto al rilascio, da parte del beneficiario, di idonea garanzia per la restituzione delle somme erogate, relativamente a contributi in un secondo tempo ridotti o revocati (nei casi previsti al successivo punto 12).
comma 11.10
La reiterazione degli interventi a favore di uno stesso beneficiario, per titoli diversi o allo stesso titolo, non può essere considerata consuetudinaria e non legittima alcun affidamento del beneficiario nella sua continuazione, per lo stesso o per diverso ammontare.
comma 11.11
Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Fondazione:
comma 11.12
La Fondazione, effettuato il controllo di tutta la documentazione richiesta, verificata la sua regolarità ed imputabilità al progetto presentato, eroga le somme concesse solo mediante bonifico su conto corrente bancario di titolarità esclusiva del beneficiario.
comma 11.13
La Fondazione effettuerà la liquidazione delle somme concesse alle seguenti scadenze:
comma 11.14
La Fondazione si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, anche attraverso l’ausilio di soggetti terzi, da essa designati, il monitoraggio periodico degli interventi al fine di verificarne lo stato di attuazione, anche sotto il profilo finanziario, il corretto andamento ed il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto; si riserva, inoltre, di richiedere ulteriore documentazione, anche in momenti successivi alla conclusione del progetto fino al momento della liquidazione del contributo, nonché di compiere ogni accertamento che ritenga opportuno.
comma 11.15
Qualora ne ravvisi la necessità o l’opportunità, la Fondazione formalizza i rapporti con i beneficiari mediante apposita convenzione.
I contributi concessi saranno revocati ove si verifichi il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento o nel caso venga accertata rilevante inesattezza, incompletezza o difformità delle dichiarazioni rese in relazione ai criteri di finanziabilità (ad esempio, costituirà motivo di revoca del contributo, con conseguente obbligo del beneficiario di provvedere alla sua integrale restituzione a semplice richiesta, la comprovata difformità dello statuto presentato in sede di richiesta, oppure l’evidenza della natura lucrativa dell’ente, a prescindere dalla forma giuridica adottata).
comma 12.2
È facoltà della Fondazione ridurre l’ammontare del contributo concesso sia nell’ipotesi di ridimensionamento del progetto che nel caso in cui il suo costo finale sia risultato essere inferiore a quanto previsto nel piano finanziario presentato. E’ altresì facoltà della Fondazione revocare il contributo concesso qualora, a seguito di variazioni che modifichino in maniera sostanziale il progetto e/o di fatti e notizie sopravvenute, a suo insindacabile giudizio, non ritenga più il progetto stesso meritevole del finanziamento deliberato. In tali ipotesi si applicano le disposizioni di cui al successivo punto 12.7.
comma 12.3
La Fondazione si riserva la facoltà di revocare il contributo nel caso di inosservanza dell’obbligo di evidenziare adeguatamente, nelle comunicazioni relative al progetto, il contributo ricevuto.
comma 12.4
Il beneficiario decade dal diritto all’utilizzo del contributo messo a disposizione dalla Fondazione qualora questo non sia impiegato e non ne venga richiesta la liquidazione nei 24 mesi successivi alla comunicazione dell’impegno. La decadenza è accertata tramite delibera degli organi della Fondazione e comunicata all’interessato.
comma 12.5
In caso di erogazione anticipata, come previsto al punto 11.2, o frazionata, come previsto al punto 11.3., il beneficiario decade dal diritto di utilizzo del contributo erogato dalla Fondazione, che dovrà immediatamente restituire, in caso di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la legittimazione alla presentazione della domanda.
comma 12.6
Si intenderà decaduto dall’erogazione ricevuta, che dovrà immediatamente restituire, il beneficiario che non provveda a richiedere il preventivo consenso scritto previsto al punto 11.7 lettera c.
comma 12.7
In caso di riduzione dell’importo del contributo o di sua revoca (art. 12.2) la Fondazione provvederà a richiedere al beneficiario la restituzione dell’eccedenza o dell’intero contributo erogato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il beneficiario dovrà provvedere alla restituzione dell’intera somma indicata dalla Fondazione, maggiorata degli interessi legali conteggiati dalla data di incasso effettivo del contributo, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, senza poter opporre alcuna eccezione di qualsivoglia natura.
comma 12.8
In caso di revoca del contributo sono esclusi ogni obbligo ed ogni responsabilità della Fondazione anche verso i soggetti con i quali i beneficiari del contributo stesso avessero assunto impegni.
comma 13.1
Il presente Regolamento è reso pubblico attraverso i seguenti mezzi:
comma 13.2
I bandi, gli avvisi e i comunicati di cui al Presente Regolamento sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione; eventuale trasmissione degli stessi ai principali organi di informazione locale ovvero altra modalità ritenuta opportuna.
comma 14.1
Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2013.
comma 14.2
Alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure vigenti al momento della presentazione della domanda.